Nel contesto delle nuove disposizioni che entreranno in vigore dal 2024, relative alle informazioni da trasmettere alle Amministrazioni finanziarie dell’Unione sulle transazioni transfrontaliere, il 14 giugno la Commissione Europea ha licenziato il modulo standard che sarà utilizzato dalle banche, dai fornitori di servizi a pagamento e di carte di credito e moneta elettronica, per l’invio dei dati relativi ai pagamenti transfrontalieri che eccedono, per singolo beneficiario, la soglia di 25 pagamenti trimestrali. L’intento è chiaro: contrastare le frodi IVA nel commercio elettronico, laddove la distanza e, appunto, la diversa residenza delle parti, favorisce l’evasione, tanto nel caso di venditori stabiliti nella UE o fuori dalla Comunità. Infatti, il contrasto alle frodi in materia di e-commerce è reso particolarmente difficile a causa della mancata presenza fisica dei venditori negli Stati membri di consumo, e l'uso di internet e delle nuove tecnologie ha consentito alle imprese di vendere beni varcando i confini nazionali senza necessità di una presenza fisica. Anche nei casi in cui uno Stato membro sia a conoscenza del fatto che i venditori su un sito internet cedono beni o prestano servizi sul suo territorio, può essere estremamente difficile identificare il venditore effettivo collegato al sito web, e questa mancanza di informazioni rende estremamente difficile per gli Stati membri richiedere o scambiarsi informazioni tra loro, in quanto non sanno con chi dovrebbero condividere le informazioni o a chi dovrebbero richiederle. Il pacchetto legislativo del 2020 Per tale motivo, il 18 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato un pacchetto legislativo volto alla raccolta dei dati sui pagamenti, che si compone di due atti giuridici: - direttiva UE n. 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva n. 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento; - regolamento UE n. 2020/283 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA. Le nuove disposizioni, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2024: a) con le modifiche della direttiva IVA n. 2006/112/CE, istituiscono un nuovo obbligo di comunicazione applicabile ai prestatori di servizi di pagamento stabiliti nella UE per quanto riguarda la conservazione di una documentazione dei pagamenti che trattano e dei relativi beneficiari; b) con le modifiche del regolamento UE n. 904/2010, regolano lo sviluppo del CESOP, il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti, in cui i dati raccolti saranno conservati e trattati prima di essere messi a disposizione degli esperti antifrode degli Stati membri. Come vengono raccolti i dati Il sistema CESOP è concepito per limitare gli oneri amministrativi a carico dei prestatori di servizi di pagamento, grazie alla raccolta di dati mediante un formulario standard armonizzato e alla limitazione di dati raccolti a quanto necessario per identificare i venditori del commercio elettronico. Non sono raccolti dati sull'acquirente, fatta eccezione per quello che è ritenuto essere lo Stato membro di origine del pagamento, mentre i dati sul venditore sono raccolti solo quando riceve un numero consistente (oltre 25 per trimestre) di pagamenti transfrontalieri. Chi sono i soggetti obbligati Soggetti obbligati all’adempimento sono i cd. PSP (prestatori di servizi di pagamento); in estrema sintesi, gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica, società che forniscono servizi di pagamento quali l'emissione di carte di credito/debito, gli uffici dei conti correnti postali che forniscono servizi di pagamento. I PSP devono: - tenere registri dettagliati dei pagamenti transfrontalieri provenienti dagli Stati membri e relativi al beneficiario di tali pagamenti; - comunicare alle autorità fiscali informazioni relative a taluni pagamenti transfrontalieri determinati come tali in ragione dell'ubicazione del pagatore e dell'ubicazione del beneficiario. Le autorità fiscali degli Stati membri dell'UE raccoglieranno le informazioni per mezzo di un formato elettronico standard (XML) e le trasmetteranno alla banca dati europea CESOP, sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti. Il CESOP deve: - conservare, aggregare e analizzare le informazioni trasmesse dagli Stati membri - rendere disponibile il risultato di queste analisi ai funzionari di collegamento di Eurofisc, specializzati nella lotta alle frodi IVA. Quali operazioni sono soggette a monitoraggio Un documento della Direzione Generale Fiscalità e Unione Doganale della Commissione Europea illustra in dettaglio le varie operazioni soggette al monitoraggio. Premesso che oggetto della comunicazione è il “pagamento”, inteso come “trasferimento di fondi da un pagatore (il soggetto che dispone l'ordine di pagamento) a un beneficiario”, sono inquadrabili tra i pagamenti, in sintesi: - i bonifici, - gli addebiti diretti (SEPA), - le rimesse di denaro, - il pagamento tramite carta, - l’uso della moneta elettronica. Il documento si occupa anche di definire metodi di pagamento definiti “con uso limitato”. Il documento citato, che rappresenta uno strumento di ausilio per i soggetti obbligati alla comunicazione, fornisce una dettagliata analisi dei singoli strumenti, e così, per esempio, viene illustrato il funzionamento del bonifico o dell’addebito diretto, ma anche il pagamento tramite carta, che può avvenire con uno schema a tre parti o a quattro parti. E, ancora, nell’ambito della moneta elettronica, il metodo probabilmente più recente di trasferimento di fondi tra conti di pagamento, vengono illustrati gli schemi di funzionamento del “portafoglio elettronico” e del “buono elettronico”. In sostanza, come è largamente noto, ormai gli strumenti con cui trasferire denaro sono articolati e particolarmente agili e la lotta alla sottrazione del gettito IVA, in un contesto come quello del commercio elettronico (si pensi in particolare al commercio elettronico diretto, dove non vi è nemmeno un trasferimento fisico di beni), rischia di diventare sempre più complicata. E in questo contesto rientrano le nuove disposizioni operanti dal prossimo anno.