Tra gli aspetti che più spesso mandano in confusione i contribuenti vi è quello della gestione degli acconti di imposta in presenza di variazioni di regime contabile. In premessa occorre ricordare che per la determinazione dell’ammontare degli acconti dovuti il criterio “principe” resta quello dell’acconto calcolato secondo il criterio storico. Ciò significa che nel momento in cui il contribuente determina gli acconti, appunto, con criterio storico, lo stesso non sarà mai passibile di sanzione. Ipotizziamo pertanto che il contribuente determini il reddito dell’anno 2022 secondo le regole previste per il regime forfettario, e che nel 2023 sia transitato al regime ordinario. Ebbene, questo contribuente potrebbe, paradossalmente, essere legittimato a non versare alcun acconto posto che: l’acconto relativo al regime forfettario non è dovuto secondo criterio previsionale, visto che nell’anno successivo il quadro LM non viene compilato (il contribuente non è più forfettario) l’acconto IRPEF, partendo da presupposto che nel 2022 non vi siano altri redditi oltre a quello determinato secondo il regime agevolato forfettario, non è dovuto in base al criterio storico, posto che nel 2022 non emerge IRPEF. Detto questo, anche per evitare di ritrovarsi nel 2023 senza aver alcun acconto versato, non è inusuale che si proceda comunque al versamento degli acconti IRPEF, utilizzando per la determinazione degli importi un criterio “pseudo-storico”, ovvero prendendo le cifre emergenti dal quadro LM ma versando con i codici tributo previsti per l’IRPEF. Un’altra soluzione, assolutamente percorribile, è quella di versare comunque gli acconti con i codici tributo previsti per i forfettari, nella consapevolezza che gli stessi potranno essere comunque recuperati. Guardando alle istruzioni del modello Redditi 2023 anno di imposta 2022, rigo RN38, si legge infatti che “Nella colonna 4 (di cui fuoriusciti dal regime di vantaggio o dal regime forfettario) riportare gli acconti relativi all’imposta sostitutiva versati dai contribuenti che sono fuoriusciti dal regime di vantaggio o dal regime forfettario con riferimento al periodo d’imposta 2021 e quindi non hanno compilato il quadro LM (rispettivamente codici tributo “1793” e “1794”, o codici tributo “1790” e “1791”, anno di riferimento 2022”). Ebbene, allo stesso modo, i soggetti che nel 2023 hanno versato acconti sulla base del reddito 2022 in regime forfettario, ma che nel 2023 non sono più forfettari, potranno recuperare tali acconti con le medesime modalità (basta trasporre di un anno in avanti le istruzioni sovra riportate, salvo che il rigo l’anno prossimo non vari di numerazione). Questa soluzione, peraltro, torna utile anche nel caso in cui, nel corso del 2023, il contribuente in regime forfettario nel 2023 si trovi obbligato ad abbandonare il regime agevolato nel corso del medesimo anno, in ragione del superamento della soglia dei 100.000 euro di ricavi o compensi incassati, così come disposto dalla legge di bilancio 2023. Ebbene, non è affatto detto che in sede di determinazione degli acconti dovuti per il 2023 il contribuente abbia già contezza del fatto che ciò possa accadere, ma anche in questo caso basterà determinare gli acconti con il criterio storico, sulla scorta del quadro LM di redditi 2023 anno di imposta 2022, per non incorrere in alcuna sanzione. Nel modello Redditi 2024, anno di imposta 2023, tale contribuente dovrà assoggettare l’intero reddito prodotto nel 2023 a IRPEF (per quanto, da questo punto di vista, permangano ancora moltissimi dubbi da chiarire in merito a come effettuare i conteggi relativamente ai costi sostenuti prima dell’estromissione dal regime agevolato) e gli acconti versati come forfettario potranno essere recuperati così come già sovra descritto. Per concludere, si ricorda che la problematica del cambio di regime coinvolge non solo gli acconti, ma anche un eventuale credito emergente dall’anno precedente e non ancora utilizzato, che non trova più spazio nel quadro di riferimento. Ebbene, in questo caso si utilizzerà la sezione II del quadro RX al fine di far emergere tale credito e poterlo utilizzare in compensazione fino ad esaurimento.