La Legge di Bilancio del 2023 è intervenuta modificando il limite per fruire del regime forfettario introdotto dall’art. 1 della L. n. 190/2014. Per poter applicare il forfait è necessario non aver superato il limite di ricavi o di compensi di 85.000 euro. Il precedente limite era pari a 65.000 euro. La disposizione è entrata in vigore dal 1° gennaio 2023. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se il contribuente ha superato nell’anno 2022 la soglia di 65.000 euro, ma non il nuovo limite di 85.000, potrà entrare nel forfait o potrà continuare ad applicarlo anche nell’anno 2023. Non si tratta, però, dell’unica novità. La L. n. 197/2022 ha introdotto anche un secondo limite pari a 100.000 euro. Pertanto, se i ricavi o i compensi superano la soglia di 85.000 euro, l’uscita dal forfait si verifica a partire dall’anno successivo. Invece, se si supera l’importo di 100.000 euro la fuoriuscita è immediata. In particolare il reddito dell’intera annualità deve essere determinato con i criteri ordinari. Inoltre, l’Iva deve essere applicata già con riferimento alla fattura che determina il superamento della nuova e maggiore soglia di 100.000 euro. Deve però ritenersi che la verifica del superamento dei due limiti, 85.000 e 100.000 euro debba essere effettuata in base al criterio di cassa, cioè il criterio applicabile ai contribuenti che si trovano nel regime forfetario. Tuttavia, mentre tale soluzione non determina alcun problema nell’ipotesi di uscita dal regime nell’anno successivo, l’operazione di verifica non è così agevole qualora sussistano le possibilità di superare la maggiore soglia di 100.000 euro con la necessità di uscire immediatamente dal regime, nello stesso anno, e determinare il reddito con i criteri ordinari. I maggiori problemi non riguardano, però, le imposte sui redditi, ma l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Infatti, mentre l’IRPEF è un’imposta di periodo, cioè applicabile al risultato dell’esercizio coincidente, tranne il caso di inizio attività, con l’anno solare; l’Iva è un’imposta istantanea, cioè applicabile nel momento in cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi si considerano effettuate secondo l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. Si consideri ad esempio il caso in cui nell’anno 2023 un professionista in regime forfetario abbia fatturato e incassato 98.000 euro. In tale ipotesi il contribuente uscirà con certezza dal regime forfetario con decorrenza dall’anno successivo, cioè dal 1° gennaio 2024. Infatti, risulta superato il limite di compensi di 85.000 euro. Si consideri il caso in cui, in data 10 novembre 2023, venga emessa una fattura di 5.000 euro. In questo caso sarà determinante comprendere se i compensi relativi alla predetta fattura vengano o meno incassati nell’anno 2023. Infatti, se l’incasso della fattura avviene nel successivo anno 2024, il limite di 100.000 euro non risulta superato. In questo caso l’uscita dal forfait si verificherà dal 1° gennaio 2024. Invece, se il compenso viene incassato nell’anno 2023, l’uscita è immediata con effetto dalla fattura emessa che ha determinato il superamento della maggiore soglia. Il contribuente potrebbe non essere in grado di sapere in anticipo la data di incasso. La fattura potrebbe quindi essere stata emessa senza l’esercizio della rivalsa come previsto per i contribuenti forfetari. In tal caso, una volta incassata, il contribuente dovrà emettere una nota di variazione in aumento ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Ciò in quanto l’incasso di questo ulteriore compenso determina il superamento della soglia di 100.000 euro e l’Iva deve essere applicata sull’intero importo dell’ultima fattura emessa che determina l’avveramento della predetta condizione. Potrebbe però verificarsi anche l’ipotesi inversa. Il contribuente potrebbe aver emesso immediatamente la fattura con Iva, ma non avendo incassato la predetta somma l’uscita dal regime forfetario si verificherà nell’anno di imposta successivo non avendo in tale ipotesi superato il limite di 100.000 euro. In tal caso il contribuente potrà emettere una nota di variazione in diminuzione avendo emesso l’ultima fattura con l’esercizio della rivalsa a fronte di un’operazione che invece non avrebbe dovuto determinare alcun addebito a titolo di imposta sul valore aggiunto.