Agenzia delle Entrate - Risposta n. 229 del 12 luglio 2019 L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 229 del 12 luglio 2019 riguardante gli adempimenti dichiarativi e di versamento delle imposte di bollo e sostitutiva sui finanziamenti in caso di fusione per incorporazione. L'articolo 2504-bis, rubricato effetti della fusione, del codice civile dispone che la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Ne consegue che in assenza di una normativa fiscale specifica che disciplini, in caso di fusione, gli effetti ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo con modalità virtuali, di cui all'articolo 15 del DPR n. 642 del 1972, e dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, di cui agli articoli 15 e seguenti del DPR n. 601 del 1973, occorre fare riferimento, per quanto compatibili, alle disposizioni fiscali che disciplinano i casi di operazioni straordinarie ai fini di altri tributi e alle norme del codice civile. Imposta di bollo assolta in modo virtuale In relazione al quesito teso a chiarire se il contribuente sia tenuto ad effettuare il versamento delle rate bimestrali intestate a una società, nel caso in cui abbiano scadenza in data successiva all'operazione societaria straordinaria, l’Agenzia ha chiarito che detto obbligo non sussista in capo alla società incorporante, tenuto conto che, prima della presentazione della dichiarazione conclusiva e conseguente liquidazione operata da parte dell'ufficio dell'Agenzia non risulta ancora definito l'importo a credito o a debito riferibile alla società incorporata che dovrà essere assunto dalla società incorporante. Imposta sostitutiva sui finanziamenti La normativa dispone che gli Enti che effettuano le operazioni di cui agli artt. 15 e 16 del d.P.R. n. 601 del 1973 devono presentare entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, la dichiarazione contenente l’indicazione delle operazioni finanziamento effettuate nell’esercizio stesso e liquidare l’imposta dovuta versando l’eventuale saldo a debito. Contestualmente, gli stessi Enti devono determinare a titolo di acconto una somma pari al 95% dell’imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell’esercizio precedente. Tale acconto è versato in due rate, la prima, nella misura del 45%, entro il termine di presentazione della dichiarazione e la seconda, per il restante importo, entro il sesto mese successivo al predetto termine. Ai fini dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, in caso di fusione per incorporazione, la società incorporante subentra agli obblighi dichiarativi della società incorporata ed è tenuta a presentare la dichiarazione prevista per conto del soggetto estinto. Tale dichiarazione sarà relativa alle operazioni effettuate dalla società incorporata nella frazione di esercizio compresa tra l’inizio dell’esercizio e la data in cui ha effetto la fusione. Quanto al versamento della seconda rata dell’acconto, è stato chiarito che, in linea generale, l’incorporante subentra anche agli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d’imposta, dei soggetti che partecipano all’operazione di fusione. Tale obbligo non sussiste qualora la dichiarazione conclusiva delle operazioni effettuate dalla società incorporata nel periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la data in cui ha effetto l’operazione di fusione, è presentata prima del termine di scadenza della seconda rata dell’acconto. In tale caso, difatti, l’incorporante è tenuta al pagamento dell’eventuale saldo a debito dell’imposta sostitutiva risultante dalla predetta dichiarazione, determinato tenendo conto della prima rata dell’acconto versata dall’incorporata.