Garanzia Giovani: schema di convenzione per l’erogazione della indennità di tirocinio

L'INPS illustra le disposizioni dello schema di convenzione con l’ANPAL e la Regione/Provincia Autonoma per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani

Inps – Circolare n. 125 del 20 settembre 2019


Garanzia Giovani: schema di convenzione per l'erogazione della indennità di tirocinioCon la circolare n. 125 del 20 settembre 2019, l’INPS illustra le disposizioni dello schema di convenzione con l’ANPAL e la Regione/Provincia Autonoma per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani.

Oggetto della convenzione e adempimenti delle parti
Oggetto della convenzione in parola è il pagamento da parte dell’INPS, per conto delle Regioni, dell’indennità di tirocinio in favore dei giovani destinatari della misura prevista nel Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

La convenzione prevede la delega al Direttore regionale per la sottoscrizione della stessa con la Regione. L’iter di sottoscrizione si concluderà con l’apposizione della firma da parte dell’ANPAL.

L’Istituto assume il ruolo di ente erogatore dell’indennità di tirocinio per conto della Regione sulla base di tutte le informazioni corrette e complete, trasmesse dalla medesima.

All’articolo 3 è, inoltre, previsto che in caso di non corrispondenza dei dati trasmessi dalla Regione con quelli presenti negli archivi dell’Istituto, la Direzione regionale comunicherà con cadenza mensile alla Regione medesima, tramite appositi file, le indicazioni del dato errato (c.d. domande respinte).

Nella prassi operativa, tuttavia, la Regione può accedere all’apposita funzione “Monitoraggio domande”, che permette di consultare direttamente lo stato delle domande, comprese quelle respinte, con la motivazione della reiezione.
Quindi la Regione potrà autonomamente verificare lo stato delle domande e ritrasmettere nuovamente le domande corrette.

All’articolo 6 si precisa che nel caso di somme non riscosse dai beneficiari e riaccreditate all’Istituto, ove possibile, si procederà alla riemissione in pagamento.

Il medesimo articolo specifica che nel caso in cui il beneficiario sia percettore di un ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria, l’INPS verifica l’importo mensile dello stesso, adottando il criterio di competenza. Se tale importo è superiore a quello dell’indennità di tirocinio, viene erogato l’ammortizzatore sociale; in caso contrario, e solo laddove il maggior importo dell’indennità superi i dieci euro, viene erogato l’ammortizzatore e la maggiore somma a titolo di indennità di tirocinio. Pertanto, le strutture territoriali dovranno aver cura di definire le domande dell’ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria, qualora, sebbene terminate, siano rimaste in procedura Ds-Web in stato “L” – Liquidazione, determinando la sospensione delle domande di indennità di tirocinio.

Inoltre, le Direzioni regionali dovranno trasmettere mensilmente le attestazioni di pagamento, estraibili dalla procedura “Richieste di pagamento indennità/sussidi pervenute via web dalle regioni e provincie autonome” alla Regione e all’ANPAL, al fine di permettere di avviare le procedure di controllo e rendicontazione della spesa agli appositi organi competenti, come previsto dall’articolo 6 dello di schema convenzione.

Flusso procedurale per la trasmissione da parte della Regione delle domande di pagamento dell’indennità di tirocinio
La trasmissione dei dati necessari per la gestione delle indennità di tirocinio avverrà, come di consueto, con le modalità già in uso da parte delle Regioni convenzionate con la precedente convenzione scaduta; i file .xml verranno inviati accedendo, nel sito istituzionale www.inps.it, al “Sistema Informativo Percettori”, utilizzando il link “Indennità/Sussidi per Regioni e Provincie autonome” e poi “Invio richieste di pagamento indennità/ sussidi”.

Si ricorda che il servizio offre per le Regioni le seguenti ulteriori funzioni di utilità: “Visualizza esito”, con la quale la Regione può visualizzare l’esito dell’invio dei file .xml; “Consulta pagamenti”, che permette di verificare i pagamenti effettuati ai beneficiari e “Monitoraggio domande”, che permette di conoscere lo stato delle domande trasmesse.

Sul portale Intranet, al percorso “PROCESSI” > “Prestazioni a sostegno del reddito”, è attiva la procedura “Richieste di pagamento indennità/sussidi pervenute da Regioni e Prov. Aut.”, che contiene tutte le funzionalità necessarie alla validazione e lavorazione delle domande, nonché il colloquio con la procedura di pagamento Ds-Web.

Nella medesima procedura sono presenti anche le funzioni relative all’attestazione dei pagamenti disposti, al fine di permettere il monitoraggio da inviare alla Regione, nonché quelle relative alla consultazione dei pagamenti effettuati, le domande respinte e sospese.

Le richieste di pagamento dovranno riferirsi sempre a periodi di svolgimento di tirocinio completamente conclusi. Non sarà possibile, pertanto, chiedere il pagamento di singoli periodi prima della conclusione degli stessi.

Il tipo prestazione continua ad essere individuato con il codice “T” – Tirocini e la liquidazione della prestazione avviene accedendo alla procedura Ds-Web per disporre il pagamento.

Provvista finanziaria e costi del servizio
Le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, destinate all’erogazione dell’indennità di tirocinio, saranno trattenute dall’ANPAL dalle somme assegnate alla Regione/Provincia autonoma e saranno anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e l’ANPAL in relazione alle specifiche esigenze di cassa e all’andamento delle certificazioni.

L’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dall’ANPAL.

Le Direzioni regionali valideranno i file pervenuti dalle Regioni previa verifica dell’esistenza di stanziamenti sufficienti ed entro l’importo massimo spendibile destinato dalla Regione al pagamento di tale misura ed espressamente indicato nella convenzione. Le risorse finanziarie saranno trasferite dalla Direzione generale dell’INPS alle Direzioni regionali tenendo conto degli importi delle richieste trasmesse dalle Regioni.

Il nuovo schema convenzionale stabilisce un costo del servizio reso dall’Istituto per il pagamento di tale indennità.

Infatti, all’articolo 4 è previsto che l’ANPAL riconosce all’INPS 4,71 (quattro/71) euro per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, a titolo di rimborso spese degli oneri sostenuti per l’erogazione del servizio.

L’ANPAL procederà al pagamento di detti oneri entro 60 giorni dalla trasmissione della specifica fattura elettronica da emettere trimestralmente da parte di ciascuna Direzione Regionale, che unitamente al compito di monitorare la capienza della provvista necessaria all’erogazione dei benefici, dovrà tenere in apposita evidenza amministrativa la richiesta di rimborso degli oneri.

Contestualmente alla trasmissione della fattura le Direzioni regionali indicheranno i conti di Tesoreria a loro facenti capo, sui quali dovrà essere effettuato il pagamento da parte dell’ANPAL.

Per il compenso ricevuto, inteso come rimborso degli oneri sostenuti per l’erogazione del servizio di pagamento, l’Istituto emetterà fattura elettronica esente da IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, punto 1, del D.P.R. n. 633/72.

Regime fiscale
Lo schema di convenzione definisce il regime fiscale all’articolo 5 prevedendo che le indennità di tirocinio sono assimilate, ai fini fiscali, ai redditi da lavoro dipendente (ai sensi dell’articolo 50 del T.U.I.R.). Pertanto, posta la soglia di reddito al di sotto della quale le imposte non sono dovute, le indennità di tirocinio costituiscono reddito imponibile ai fini Irpef. È stato inoltre specificato che l’indennità ulteriore, erogata per i tirocini in mobilità territoriale, è considerata come aggiuntiva/integrativa a quella “ordinaria” e, pertanto, rientra anch’essa nel novero dei redditi sottoposti a imposizione ai sensi dell’articolo 50 del T.U.I.R. e successive modificazioni ed integrazioni.

Infine, in convenzione è stato precisato che, ai sensi dell’articolo 17 del T.U.I.R., in caso di pagamenti di arretrati si applica il regime della tassazione separata nei casi in cui il provvedimento amministrativo di individuazione degli aventi diritto, coincidente con la richiesta di pagamento trasmessa all’Istituto, è emanato nell’anno successivo a quello dei periodi indennizzati.

Recuperi
L’articolo 7 della convenzione definisce la procedura per il recupero delle indennità di tirocinio indebite stabilendo che il recupero degli importi non dovuti è a carico delle Regioni e nessuna responsabilità grava sull’INPS in conseguenza di pagamenti di indennità, coerenti con le informazioni fornite dalla Regione, che sono risultate errate e che hanno determinato un pagamento indebito.

In questi casi, la Regione avvierà direttamente la procedura di recupero dell’indennità indebita, comunicando al tirocinante l’indebito insieme alle informazioni necessarie all’individuazione della domanda di tirocinio che ha dato luogo al pagamento indebito e all’indicazione dell’IBAN della competente Direzione regionale dell’Istituto, al quale versare la somma indebita. La Regione dovrà comunicare all’Istituto l’avvenuto recupero tempestivamente, affinché lo stesso possa effettuare tutte le operazioni contabili e fiscali di propria competenza.

Diversamente, nel caso di errata trasmissione da parte della Regione del codice IBAN del tirocinante, il recupero dell’indennità di tirocinio spetta alla Regione. La stessa recupererà la somma indebita direttamente dal terzo e trasferirà al tirocinante l’importo spettante. Infatti, il pagamento dell’indennità trasmesso dalla Regione sarà stato già attestato sia tramite la certificazione dei pagamenti alla Regione stessa sia nella Certificazione Unica rilasciata al tirocinante.

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