Agenzia delle Entrate - Risposta n. 193 del 25 giugno 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 193 del 25 giugno 2020 riguardante la stabile organizzazione in Italia e la territorialità IVA dell'acquisto del gas. Con riferimento alla territorialità dell'acquisto del gas di riempimento, l’Amministrazione finanziaria ha ricordato che l'art. 7-bis, c. 3, del d.P.R n. 633 del 1972 stabilisce, tra l'altro, che le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale sistema si considerano effettuate nel territorio dello Stato: - quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile; - quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni non è di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Questa norma recepisce gli articoli 38 e 39 della Direttiva IVA. Sul punto è stato chiarito che le cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dai rivenditori sono quelle effettuate nei confronti di soggetti che acquistano i prodotti per il consumo finale, che si considerano effettuate nel territorio dello Stato qualora l'energia elettrica ed il gas sono ivi effettivamente utilizzati/consumati. Poiché la disposizione normativa in commento fa distinto riferimento al consumo e all'utilizzo, i due termini non vanno considerati come sinonimi ma come espressione di concetti diversi. Nello specifico, il consumo comporta in genere la combustione del gas che può essere invece estranea al concetto di utilizzo. Nel caso in cui il gas acquistato non viene combusto, ma utilizzato per garantire il corretto funzionamento del gasdotto ossia per mantenere costante il livello minimo di pressione necessario a rendere operativa la condotta e permettere il successivo trasporto ai proprietari del gas, il gas di riempimento acquistato è territorialmente rilevante in Italia perché è ivi utilizzato per il corretto funzionamento della parte di condotta sita sul suolo italiano. Agli adempimenti dell'imposta provvederà il cedente, se italiano. Se il cedente non è stabilito nel territorio dello Stato, essendo l'operazione comunque rilevante in Italia, lo stesso dovrà adempiere agli obblighi IVA nominando in loco un rappresentante fiscale oppure identificandosi direttamente. La presenza della stabile organizzazione italiana non fa automaticamente acquisire lo status di debitore d'imposta. Il soggetto assumerebbe tale veste solo se la sua stabile organizzazione italiana dovesse intervenire nell'operazione in commento, ad esempio, acquisendo essa stessa il gas da un cedente estero, e limitatamente a detta transazione. Ne consegue che, se ad acquistare il gas da un cedente estero è la stabile organizzazione italiana, limitatamente a questa operazione, la Società sarebbe debitore d'imposta, dal momento che gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sono adempiuti dai cessionari o committenti.