Con la circolare n. 12 del 1° febbraio 2023 l'INPS ha illustrato le aliquote contributive dovute alla Gestione separata per l'anno 2023. Collaboratori e figure assimilate L’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, è pari al 33%. Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a: - 0,50%, per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera; - 0,22%, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 791, della legge n. 296/2006; - 1,31%, disposta dal comma 223 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha integrato l’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di DIS-COLL, introducendo il comma 15-quinquies, nel quale è stato previsto l’obbligo del versamento di una aliquota contributiva contro la disoccupazione “pari a quella dovuta per la prestazione NASpI”. Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (cfr. l’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito TUIR), anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; rapporti di collaborazioni coordinate e continuative; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio. Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dalle aziende committenti per l’anno 2023 sono le seguenti: Codice Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA IVS Malattia Maternità ANF Maternità ex D.M. 12.7.2007 DIS-COLL Totale 1A - 1E AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 1B SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 1C REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 1D LIQUIDATORE DI SOCIETA' 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 02 COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 03 PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI 33,00 0,50 0,22 33,72 04 AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001) 33,00 0,50 0,22 33,72 05 DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 06 CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE) 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 07 VENDITORE PORTA A PORTA 33,00 0,50 0,22 33,72 09 RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44) 33,00 0,50 0,22 33,72 11 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA. 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 12 RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 13 ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015) 33,00 0,50 0,22 33,72 14 FORMAZIONE SPECIALISTICA 33,00 0,50 0,22 33,72 17 CONSULENTE PARLAMENTARE 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 18 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.LGS. N. 81/2015 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 19 AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti 25,00 0,50 0,22 0,51 26,23 20 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 Aliquote contributive e di computo per professionisti Per l’anno 2023 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati, sono: - aliquota contributiva per l’invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25%; - aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72% (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale); - aliquota aggiuntiva pari a 0,51%, per gli anni 2022 e 2023, per il finanziamento degli oneri derivanti dall’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO). Per effetto delle disposizioni sopra illustrate, l’aliquota contributiva complessiva dovuta alla Gestione separata dai professionisti è la seguente: Professionisti Aliquote Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria 26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO) Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l’anno 2023, l’aliquota è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti. Tabelle riassuntive In base a quanto sopra esposto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2023 sono complessivamente fissate come segue: Collaboratori e figure assimilate Aliquote Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 35,03 (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive) Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24% (24,00 IVS) Professionisti Aliquote Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO) Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24% (24,00 IVS) Ripartizione dell’onere contributivo Aziende committenti La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche. Professionisti Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2022, primo e secondo acconto 2023). Inoltre, si precisa che l’acconto per l’anno di imposta 2023 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l’anno 2023. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2023 L’articolo 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2022. Massimale e minimale Massimale Per l’anno 2023 il massimale di reddito è pari a € 113.520,00. Pertanto, le aliquote per il 2023 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale. Minimale – Accredito contributivo Per l’anno 2023 il minimale di reddito è pari a € 17.504,00. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 4.200,96; mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi: - € 4.591,30 (di cui € 4.376,00 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,23%; - € 5.902,35 (di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%; - € 6.131,65 (di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 35,03%.