Con le circolari nn. 1 e 2, l’INPGI ha definito la contribuzione minima dovuta per l’anno 2023 dai giornalisti libero professionisti nonché le aliquote e i massimali per i giornalisti che svolgono la loro attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. In merito ai giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero professionale, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d’autore), la circolare n. 2 conferma per l’anno 2023 le aliquote contributive nella misura pari a: - 12% (elevato al 14% per le quote di reddito professionale netto eccedenti i 24.000 euro), per il contributo soggettivo; - 4% per il contributo integrativo (per il quale il giornalista, libero professionista, ha diritto di rivalsa nei confronti del committente). Vengono poi rideterminati i contributi minimi che, per l’anno 2023, sono pari a: 278,08 euro, il contributo soggettivo; 92,69 euro, il contributo integrativo; 24,90 euro, il contributo di maternità. Pertanto, il contributo minimo ordinario risulta essere pari a 395,67 euro. Versano, invece, un contributo ridotto i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale (210,29 euro) e i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto (268,63 euro). Al fine del riconoscimento di un’anzianità contributiva pari a un anno (12 mesi) il contributo soggettivo non deve risultare inferiore al 12% (6% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo, pari – per il 2023 – a 17.504 euro. Il versamento del solo contributo soggettivo minimo, in assenza di ulteriore contribuzione a saldo da versare nell’anno successivo, comporta infatti l’attribuzione di un’anzianità assicurativa pari a una sola mensilità. L’INPGI ricorda inoltre che il contributo soggettivo è dovuto nel limite del massimale annuo imponibile di cui all’art. 2 comma 18 della L. 335/1995 che, per l’anno 2023, è rideterminato in 113.520 euro. Per quanto concerne le scadenze, i contributi minimi devono essere pagati entro il 31 luglio 2023, mentre la comunicazione dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso dell’anno precedente dovrà essere presentata telematicamente entro il 30 settembre 2023. Con riferimento ai giornalisti che svolgono la loro attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, la circolare n. 1 conferma per l’anno 2023 le aliquote contributive fissate nell’anno precedente. Nello specifico, per i co.co.co. che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota è pari al 28% (26% IVS e 2% per le prestazioni temporanee), ripartita tra committente (18,67%) e giornalista (9,33%). Per i co.co.co. titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati, l’aliquota contributiva dovuta per il 2023 viene confermata nella misura pari al 17%, così ripartita: 11,33%, per il committente; 5,67% per il giornalista. Viene altresì confermato per l’anno 2023 anche il premio assicurativo a carico del committente, nella misura fissa, non frazionabile, di 6 euro mensili per ogni collaboratore iscritto alla Gestione separata INPGI e soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni. Vengono, invece, rideterminati nella misura di: - 113.520 euro il limite del massimale annuo imponibile; - 17.504 euro il minimale di reddito per l’accredito dei contributi nella Gestione separata dell’Istituto. I contributi minimi per i liberi professionisti nonché i valori minimi retributivi e contributivi per i co.co.co. indicati nelle circolari nn. 1 e 2 sono applicati in via provvisoria, salvo conguaglio all’esito del provvedimento di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti. Si segnala, infine, che l’INPGI ha provveduto, con la circolare n. 3, alla rivalutazione delle pensioni e all’aggiornamento dei valori delle prestazioni previdenziali ed assistenziali per l’anno 2023. In particolare, con riferimento alle pensioni, l’INPGI rende noto che con il rateo di pensione di: - gennaio 2023, nelle more della determinazione dell’indice inflattivo da parte dell’ISTAT, ha applicato a tutti i trattamenti pensionistici una perequazione provvisoria, in misura pari al 7,3%; - febbraio 2023, procederà alla rideterminazione dei trattamenti pensionistici e ad effettuare i conguagli con quanto già attribuito in via provvisoria. In merito alle prestazioni assistenziali, l’importo massimo per l’anno 2023 è pari a: - 1.471 euro per la DIS-COLL; - 28.054 euro per l’indennità di maternità (mentre l’importo minimo è pari a 5.610,80 euro).