Con circolare n. 6 del 7 febbraio 2024, ad integrazione della circolare n. 53 del 6 dicembre 2023, l'INAIL fornisce istruzioni riguardo l'applicazione ai giornalisti con qualifica di direttore, condirettore e vicedirettore del massimale di rendita, previsto ai fini contributivi e indennitari dall’articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Inoltre, l'Istituto fornisce chiarimenti in merito alla riconduzione dei rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica alla gestione per conto dello Stato, nel caso in cui il datore di lavoro rientri in questa particolare forma di gestione assicurativa. Applicazione del massimale per la liquidazione delle rendit per alcune figure apicali Il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, l’emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, e i giornalisti che, con vincolo di dipendenza, prestano attività giornalistica con carattere di continuità, anche all’estero, è regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico sottoscritto dalla Federazione italiana editori giornali (FIEG) e dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) 1° aprile 2013 - 31 marzo 2016. L’articolo 6 del citato CCNL riguardante “Poteri del Direttore” stabilisce che le facoltà e le competenze del Direttore, Condirettore e Vicedirettore, in quanto figure apicali appartenenti alla categoria massima dei dipendenti prevista dal codice civile, si esplicano nell’area direzionale nel contesto di elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale nel rispetto delle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69 su “Ordinamento della professione giornalistica”. Acquisito l’avviso dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INAIL chiarisce che alle figure del Direttore, Condirettore e Vicedirettore si applica la disciplina prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, rubricato “Assicurazione dei lavoratori dell'area dirigenziale”, secondo cui la retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari al massimale per la liquidazione delle rendite, di cui all'articolo 116, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in deroga alla regola generale secondo cui si assume, sia per il pagamento del premio che per la liquidazione delle prestazioni, la retribuzione effettiva. Viceversa, le figure indicate all’articolo 11 del medesimo CCNL esulano dall’ambito di applicazione del suddetto articolo 4 in quanto, come osservato dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il redattore, il vicecaposervizio, il redattore esperto e il redattore senior, il vicecaporedattore e il caporedattore, espletano compiti e funzioni che non risultano caratterizzati dal medesimo grado di autonomia e potere decisionale. Pertanto, i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti dipendenti con qualifica di Direttore, Condirettore e Vicedirettore, in occasione della autoliquidazione 2024/2025 dovranno dichiarare per questi lavoratori la retribuzione convenzionale annuale (divisibile in 300 giorni) pari al massimale di rendita e non le retribuzioni effettive. Datori di lavoro in gestione per conto dello Stato L’articolo 127, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha previsto che "Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità". La norma è inserita nel titolo I (industria) del predetto decreto, pertanto, esulano dall’ambito applicativo della gestione per conto dello Stato i dipendenti statali rientranti nel campo di applicazione dell'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'agricoltura, regolamentata specificatamente nel titolo II. La disciplina della speciale gestione per conto dello Stato è stabilita dal decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità 10 ottobre 1985. In breve, la gestione per conto dello Stato comporta che il datore di lavoro, in deroga al regime ordinario, non deve versare all’INAIL il premio assicurativo ma rimborsare all’Istituto le spese conseguenti alla tutela attuata nei casi di infortunio o malattia professionale dei dipendenti statali. In particolare, l'Amministrazione statale è tenuta al rimborso all’INAIL di tutte le prestazioni erogate a termini di legge per l’evento lesivo accaduto al dipendente in occasione di lavoro (esempio, ratei di rendita). Inoltre, in base al decreto interministeriale 10 ottobre 1985 non è previsto il pagamento da parte dell’INAIL dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, che è corrisposta agli altri lavoratori dal quarto giorno successivo alla data dell’evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, in quanto tutelati direttamente, per questo profilo, dall’amministrazione di appartenenza. Sono attualmente assicurati con questa forma sia i Ministeri che alcuni altri specifici soggetti, tra cui le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), relativamente al personale con contratto di lavoro subordinato e a eventuali tirocinanti, nonché gli alunni/studenti delle scuole e istituzioni statali del sistema nazionale di istruzione. Eventuali collaborazioni coordinate e continuative devono invece essere assicurate con la forma ordinaria. Applicazione ai rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica della gestione per conto dello Stato Se un datore di lavoro rientra nella gestione per conto dello Stato ed è quindi titolare del relativo specifico codice amministrativo attribuito dall’INAIL per questa assicurazione, i rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica rientrano anch’essi nella speciale assicurazione in gestione per conto dello Stato, al pari degli altri rapporti di lavoro subordinato. I datori di lavoro interessati, pertanto, devono assolvere l’obbligo assicurativo dal 1° gennaio 2024 per il personale dipendente che svolge attività di natura giornalistica con le stesse modalità previste per il restante personale dipendente. Da quanto sopra deriva che nessun adempimento è richiesto in occasione dell’autoliquidazione annuale dei premi ai datori di lavoro in gestione per conto dello Stato che hanno alle proprie dipendenze personale che svolge attività di natura giornalistica. Infine, si ricorda che continuano a essere esclusi dall’assicurazione INAIL i giornalisti titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nei confronti dei quali le funzioni e le prestazioni previdenziali e assicurative sono attuate dall’INPGI.