L’immediata esecutività delle sentenze tributarie di condanna dell’agenzia Entrate al pagamento di somme in favore del contribuente eseguita mediante il ricorso alla procedura di ottemperanza, non opera per le spese di lite liquidate con la sentenza di cui si chiede l’attuazione. Pertanto, se con la sentenza la Commissione tributaria condanna l’Amministrazione finanziaria al rimborso di somme a favore del contribuente e liquida anche le spese di giudizio deve escludersi, per quest’ultime, che il comando giudiziale possa avere efficacia immediata. Se così non fosse, si creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra contribuente e fisco laddove per quest’ultimo è normativamente previsto che le spese liquidate a suo favore possano essere riscosse solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza. Ad affermare questi principi è la Ctr dell’Emilia Romagna con la sentenza n. 170/3/19 depositata il 21 gennaio 2019. È utile ricordare che, nella formulazione ante riforma, l’articolo 69 del Dlgs 546/1992 prevedeva che se soccombente in giudizio al pagamento di somme, comprese anche le spese di giudizio, era l’Amministrazione finanziaria, per ottenere il rimborso il contribuente doveva aspettare che la sentenza divenisse definitiva. Con il Dlgs 156/15, attuativo della legge delega per la revisione del processo tributario, il legislatore, se da un lato ha esteso l’immediata esecutorietà delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, anche per le spese processuali, dall’altro, ha lasciato immutata la disciplina che subordina la possibilità per l’Amministrazione di incassare le spese di giudizio al passaggio in giudicato della sentenza. Nel caso sottoposto al vaglio della Commissione il contribuente, a seguito dell’inerzia dell’ufficio, proponeva ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui i giudici regionali avevano disposto il rimborso delle somme dovute e la condanna alla rifusione delle spese del giudizio. Aderendo al dettato normativo i giudici concordano nel ritenere pienamente esecutiva la sentenza di condanna al rimborso facendo, però, un singolare distinguo in relazione alla spese di giudizio. Per quest’ultime, infatti, il ridisegnato quadro normativo pone la parte pubblica in una situazione di squilibro rispetto alla parte privata. Difatti, se si consentisse l’applicabilità immediata dell’esecutività della sentenza esclusivamente a favore del contribuente si creerebbe una disparità di trattamento laddove, relativamente alla spese di giudizio, la possibilità di riscuotere le somme liquidate a favore dell’Amministrazione è strettamente subordinata al passaggio in giudicato della sentenza. E' per questo che i giudici hanno ritenuto, in un’ottica esegetica costituzionalmente orientata, che per quanto riguarda le spese di giudizio, non opera il principio dell’esecutività immediata delle sentenze.