Gli immobili di edilizia residenziale sono soggetti all’Imu, non rientrando in nessuna delle ipotesi legislativamente previste di esclusione dal tributo. Le norme che stabiliscono agevolazioni o esenzioni non sono infatti suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. Nella specie gli immobili gestiti dalle aziende per l’edilizia pubblica non sono soggetti ad Imu solo se utilizzati direttamente dall’ente e non per attività produttive di reddito Questi i principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20135 depositata il 25 luglio 2019. IL FATTO Un Comune notificava ad una Azienda per l’edilizia residenziale pubblica un avviso di accertamento ai fini Imu in relazione a quasi duecento immobili con destinazione assistenziale, ritenendo non operante nella specie l’esenzione (art. 7 lettera i) del D.Lgs. 504/1992) nei confronti dell’Azienda accertata. Quest’ultima proponeva ricorso che era accolto solo parzialmente dalla CTP, la quale annullava solo le sanzioni irrogate. Entrambe le parti in causa proponevano appello ma la pronuncia di primo grado era confermata integralmente dalla CTR. In sintesi i giudici hanno ritenuto corretta la pretesa impositiva non essendo sussistenti i presupposti per l’esenzione invocata dalla contribuente, anche perché gli immobili tassati non potevano essere equiparati ad abitazione principale, atteso che il soggetto passivo dell’imposta era l’Azienda di edilizia residenziale e non le persone fisiche in favore delle quali le unità abitative erano state concesse in godimento. La contribuente impugnava la sentenza della CTR riproponendo sostanzialmente le questioni esposte innanzi ai giudici di merito, sollevando anche questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 3 Cost., ritenendo illegittimo la mancata previsione dell’esenzione Imu per gli immobili posseduti dagli enti di edilizia residenziale. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Secondo la sentenza rappresenta un principio costante il divieto di interpretazione analogica ed estensiva delle fattispecie che stabiliscono esenzioni o agevolazioni: dette norme possono riguardare solo i casi espressamente indicati. Nella specie l’esenzione invocata dalla contribuente risultava applicabile solo se l’Azienda per l’edilizia residenziale non solo utilizzasse direttamente gli immobili, ma anche per attività che non fossero produttive di reddito. Come specificato anche diverse volte dalle Sezioni Unite (da ultimo con pronuncia n. 12313/17), è escluso il beneficio in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse. Nella specie non ricorreva nessuno dei due presupposti, anche perché le unità abitative erano concesse in locazione, seppur con canone moderato in quanto parametrato alla situazione economica dell’assegnatario. Nemmeno la questione di legittimità costituzionale è apparsa fondata, trattandosi di vicenda già oggetto di due decisione del Giudice delle Leggi, che non aveva ravvisato alcun profilo di illegittimità: il Legislatore gode di ampia discrezionalità in materia di esenzioni, il cui esercizio è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, elementi che non sussistevano nella fattispecie esaminata. Infatti, come già rilevato, gli immobili in questione erano destinati alla locazione, a certe condizioni, anche alla vendita: si trattava quindi di un caso ragionevolmente diverso rispetto a quelli per i quali era stata prevista l’esenzione dall’art. 7 D.Lgs. 504/1992.