Nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2024 n. 249 è stato pubblicato il decreto 11 ottobre 2024 in tema di riduzione da attività economica sostanziale (SBIE). Il nuovo decreto prevede con l’art.2 che ai fini della determinazione dell'imposizione integrativa, il reddito netto rilevante di un gruppo multinazionale o nazionale in un dato Paese per un dato esercizio e' ridotto del reddito derivante dallo svolgimento di un'attività economica sostanziale. Quest'ultimo è pari alla somma della riduzione per spese salariali e della riduzione per immobilizzazioni materiali calcolate, in relazione a ciascuna impresa ed entità a controllo congiunto del gruppo localizzata nel paese o in relazione a ciascuna entita' apolide. Ai fini della determinazione della riduzione del reddito derivante dallo svolgimento di un'attivita' economica sostanziale, i dati da considerare sono quelli rilevanti per la predisposizione del bilancio consolidato della controllante capogruppo. In deroga al periodo precedente, si tiene conto dei dati contabilizzati nei bilanci o rendiconti. La riduzione è calcolata, in ciascun esercizio, autonomamente rispetto alle altre imprese localizzate nel medesimo Paese per: - ciascuna entita' a controllo congiunto che non è membro di un gruppo a controllo congiunto; - le entità appartenenti al medesimo gruppo a controllo congiunto; - le entita' di investimento; - le entita' assicurative di investimento; - le imprese appartenenti al medesimo sottogruppo di minoranza; - ciascuna impresa partecipata in misura minoritaria che non è membro di un sottogruppo di minoranza; - ciascuna entità apolide. Se in un esercizio, in relazione ad un dato Paese, la riduzione è superiore al reddito netto rilevante, l'eccedenza di tale riduzione non puo' essere utilizzata in diminuzione del reddito netto rilevante di esercizi precedenti o successivi. Con riferimento a un Paese, un gruppo multinazionale o nazionale può applicare in misura parziale la riduzione per spese salariali e la riduzione per immobilizzazioni materiali. La norma non si applica se, nella comunicazione rilevante l'impresa dichiarante di un gruppo multinazionale o nazionale esercita l'opzione per non applicare la riduzione del reddito derivante dallo svolgimento di un'attività economica sostanziale in relazione a un esercizio e per un dato Paese. La riduzione per spese salariali di un'impresa o di entità a controllo congiunto localizzata in un Paese, o di un'entita' apolide, è pari al 5 per cento delle spese salariali ammissibili relative ai dipendenti ammissibili che esercitano la loro attivita' per il gruppo multinazionale o nazionale in detto Paese o per tale entita' apolide. La riduzione per immobilizzazioni materiali di un'impresa o di un'entita' a controllo congiunto localizzata in un Paese, o di un'entita' apolide, è pari al 5 per cento del valore contabile netto delle immobilizzazioni materiali ammissibili che corrisponde alla media del loro valore contabile netto all'inizio e alla fine dell'esercizio Nel leasing finanziario la riduzione per immobilizzazioni materiali spetta esclusivamente al locatario con riferimento al diritto di utilizzo della immobilizzazione materiale ammissibile.