Ministero dell'Interno - Circolare n. 385 del 4 gennaio 2022 Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 385 del 4 gennaio 2022 e in riferimento al decreto legge n. 229/2021, si sofferma sulla disciplina sanzionatoria ricordando che vanno applicate anche alle nuove misure restrittive previste, le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legge n. 19/2020 convertito in legge 35/2020 (sanzioni da quattrocento a mille euro e chiusura dell'esercizio fino a 30 giorni). La circolare del Ministero ricorda che il decreto legge n. 229/2021, prevede che dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 l'accesso ai seguenti servizi e attività: alberghi e altre strutture recettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; sagre e fiere, convegni e congressi; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose. Il Green pass sarà richiesto anche per l’utilizzo dei mezzi di trasporto e per l'accesso e l'utilizzo dei seguenti servizi e attività: impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; servizi di ristorazione all'aperto; piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto; centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto. Inoltre, sempre dal 10 gennaio 2022 è previsto che in zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. I titolari o i gestori delle attività interessate sono tenuti ad accertare che l’accesso presso le loro strutture avvenga nel rispetto delle misure previste. In caso di mancato controllo, sarà applicata la disciplina sanzionatoria prevista all'art. 4 del decreto legge n. 19/2020 convertito in legge 35/2020 il quale stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento individuate e applicate con i provvedimenti adottati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 fino all’applicazione, in alcuni casi, della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima