Ai fini ICI non incide sul requisito di edificabilità la proroga del vincolo di inedificabilità temporanea o il vincolo paesaggistico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6431 del 6 marzo 2019. IL FATTO Un comune ha impugnato la sentenza della CTR relativa a un avviso di accertamento in tema d'ICI per il 2004, su un terreno, in ordine al quale si contestava da parte del contribuente la natura concretamente edificabile, nell'anno in contestazione, anche per la sussistenza di vincoli paesaggistici. In particolare, ad avviso dell'ente impositore, avevano errato i giudici d'appello a non considerare edificabili ai fini ICI le aree de quibus, che ricadevano nell'anno in contestazione in zona CT3, cioè, in zona edificabile, quand'anche mancasse il necessario strumento attuativo. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte "In tema di imposta di registro (...) l'edificabilità di un'area, ai fini dell'inapplicabilità del sistema di valutazione automatica previsto dall'art. 52, quarto comma, del d.P.R. n. 131/1986, è desumibile dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, anche se non ancora approvato dalla Regione ovvero in mancanza degli strumenti urbanistici attuativi, dovendosi ritenere che l'avvio del procedimento di trasformazione urbanistica sia sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in quanto la valutazione del bene deve essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo. L'impossibilità di distinguere, ai fini dell'inibizione del potere di accertamento, tra zone già urbanizzate e zone in cui l'edificabilità è condizionata all'adozione dei piani particolareggiati o dei piani di lottizzazione non impedisce, peraltro, di tener conto, nella determinazione del valore venale dell'immobile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione" (Cass. n. 11182/14, Cass. sez. un. n. 25506/06). Nel caso di specie, avevano errato i giudici d'appello a ritenere sussistente un vincolo d'inedificabilità che aveva interrotto il procedimento di trasformazione urbanistica, poiché il terreno oggetto di controversia, era inserito in zona edificabile, e né il vincolo paesaggistico — che subordinava l'edificabilità concreta dell'area, al parere della Sovraintendenza ai beni culturali e ambientali - né la proroga del vincolo d'immodificabilità temporaneo, poteva incidere sull'assoggettabilità a imposizione ICI, in quanto, tali vincoli non avevano eliminato il procedimento oramai avviato di trasformazione dell'area.