Al contribuente non può essere notificata una cartella ai fini Ici se prima non sia stata definita la rendita catastale dell'immobile. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25250 del 9 ottobre 2019. IL FATTO La vicenda ha visto protagonista il titolare di un albergo termale presso l'isola di Ischia che si era visto notificare una cartella pari a circa 42mila euro a fronte di 16mila già versati. Contro la maggiore pretesa l'appello del contribuente. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Cassazione ha rilevato come il Comune di Ischia avesse proceduto alla liquidazione Ici sulla base del classamento attribuito dall'Agenzia del Territorio che ha assegnato all'immobile oggetto di causa una rendita maggiore di quella dichiarata dalla contribuente in sede di procedura Docfa. Ricordano i Supremi giudici come tra la controversia che oppone il contribuente all'Agenzia del territorio in ordine all'impugnazione della rendita catastale attribuita a un immobile e la controversia che oppone lo stesso contribuente al Comune avente ad oggetto l'impugnazione della liquidazione dell'Ici gravante sull'immobile cui sia stata attribuita la rendita contestata, sussisteva indubbiamente un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico che imponeva la sospensione del secondo giudizio ex articolo 295 del Cpc, fino alla definizione del primo con autorità di giudicato. Questo perchè la decisione sulla determinazione della rendita si riflette necessariamente sulla determinazione della rendita. In passato c'era un contrasto giurisprudenziale sui casi in cui si potesse sospendere il giudizio. In soccorso del contribuente è arrivato l'articolo 49 del Dlgs 546/1992 che dopo le modifiche dal 1° gennaio 2016 ha affermato che in tema di contenzioso tributario allorchè l'ipotetica causa pregiudicante penda in grado di appello trova applicazione l'articolo 337, comma 2, in forza del quale il giudice ha facoltà di sospendere il processo ove una delle parti invochi l'autorità di una sentenza a sé sfavorevole e non ancora definitiva. Quindi il giudice di merito avrebbe dovuto sospendere ex articolo 295 cpc il giudizio relativo alla liquidazione dell'imposta Ici di cui era stato investito, in attesa della definizione sulla determinazione della rendita catastale, e decidere solo all'esito, sulla base della rendita definitivamente accertata.