Il concessionario della riscossione, nelle liti promosse nei suoi confronti che non riguardano vizi propri della cartella ma dell'atto impositivo originario, non può chiamare direttamente in causa l’ente creditore del tributo ma deve fare istanza al giudice tributario il quale può legittimamente disattenderla in base al potere discrezionale di cui dispone. Così ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9250 del 3 aprile 2019. IL FATTO Una società proponeva ricorso nei confronti dell’agente della riscossione avverso una cartella esattoriale lamentando l’omessa notifica da parte dell’agenzia delle Entrate della comunicazione di irregolarità. Si costituiva così in giudizio il concessionario facendo istanza per la chiamata in causa dell’ente impositore. La commissione tributaria provinciale accoglieva l’impugnazione in quanto la parte resistente, essendosi costituita in giudizio oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso (articolo23 del Dlgs 546/92), era decaduta dalla facoltà di chiamare in giudizio le Entrate. Ne conseguiva che la stessa non aveva avuto la possibilità di fornire la prova relativa all’invio dell’avviso bonario. A riguardo la Corte di cassazione ha più volte affermato che la parte convenuta che si sia costituita tardivamente in giudizio perde alcune capacità processuali, tra cui la possibilità di chiamare in causa l’ente impositore. Il concessionario proponeva appello lamentando essenzialmente l’errato conteggio dei termini di costituzione in giudizio in cui era incorso il giudice di primo grado. La Ctr, pur riconoscendo le ragioni del concessionario, rigettava l’appello per il fatto che la riscossione avrebbe dovuto procedere in proprio alla chiamata in causa dell’ente impositore, non essendo necessaria alcuna autorizzazione da parte del giudice. Il concessionario ricorreva per Cassazione lamentando innanzitutto come fosse obbligatoria la presenza dell’agenzia delle Entrate in tutte le fasi del processo poiché titolare del credito tributario. Ritenendo sussistente l’ipotesi di litisconsorzio necessario, lamentava come il giudice non ne avesse consentito la partecipazione al giudizio. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE A riguardo la Suprema Corte ha ricordato come, in virtù di consolidato orientamento giurisprudenziale, risulti indifferente la proposizione del ricorso tanto nei confronti dell’agenzia delle Entrate quanto del concessionario per vizi che attengono all’esistenza del credito, escludendo la necessità della contemporanea partecipazione di entrambi gli enti ai fini della validità del processo. Quanto poi al tema della concreta modalità di chiamata in causa del terzo, la Cassazione ha poi escluso, ed è questa la parte più interessante dell’ordinanza, il potere in capo al resistente, sia esso il concessionario piuttosto che l’ente impositore, di procedere senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione del giudice. La suprema Corte ha poi affermato come, in tema di emanazione del provvedimento di fissazione di una nuova udienza al fine di consentire l’intervento del chiamato in giudizio, il potere del giudice sia discrezionale, potendo legittimamente disattendere l’istanza sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo. Trattandosi di potere discrezionale questo non può essere oggetto di appello o di ricorso per cassazione, anche a scapito dell’interesse della riscossione a rimanere indenne dalle conseguenze della lite.