La legittimazione ad impugnare il provvedimento di sequestro appartiene al soggetto che ha la piena disponibilità, ovvero esercita un potere quale espressione di una relazione sostanziale con il bene gravato. Fra i legittimati, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 37638 dell’11 settembre 2019, vi rientra anche il curatore fallimentare, a condizione che il fallimento, con il conseguente spossessamento del debitore, sia intervenuto in data antecedente all’applicazione della misura cautelare. IL FATTO Il legale rappresentate di una società, dichiarata fallita, era indagato per aver commesso il reato di indebita percezione di erogazioni, a danno dello Stato, in violazione dell’art. 316 ter cp. Alla impresa veniva invece contestata la violazione al Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Nelle more delle indagini il Gip disponeva, con decreto, l’applicazione del sequestro preventivo di un immobile appartenente all’ente, finalizzato alla confisca per equivalente di una somma considerata il profitto derivante dal reato e dall’illecito della persona giuridica. Avverso detto provvedimento il curatore fallimentare proponeva istanza di riesame al Tribunale, che ne rigettava le doglianze, sulla scorta dell’orientamento di legittimità enunciato dalle SS.UU. (sentenza nr.11170/2014), in quanto privo della legittimazione ad agire, nonostante la misura fosse stata applicata dopo l’intervenuto fallimento. La difesa del curatore ricorreva in Cassazione contestando la piena legittimazione ad agire del proprio assistito. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal curatore fallimentare. I giudici ritengono il curatore fallimentare del tutto legittimato ad impugnare il decreto di sequestro preventivo, sulla base di un duplice dato: a) effettiva disponibilità del bene; b) apertura della procedura fallimentare. A norma dell’art. 322 cpp sono, infatti, legittimati a proporre l’istanza di riesame tutti i soggetti ai quali sono state sequestrate le cose ed hanno il diritto alla restituzione, in sostanza tutti coloro che ne hanno la piena disponibilità ossia esercitano un reale potere di fatto sul bene in oggetto. Nel caso di dichiarazione di fallimento, prosegue la Corte, il curatore è, di fatto, l’unico soggetto che vanta la piena disponibilità dei beni a fronte dello spossessamento del debitore e, a norma dell’art. 31 della legge fallimentare, è l’effettivo titolare del cosiddetto diritto gestorio. Tuttavia, chiariscono i giudici della Corte discostandosi dalle conclusioni raggiunte nella citata sentenza delle SS.UU., questi avrà la piena legittimazione solamente se la dichiarazione di fallimento sia intervenuta prima dell’emissione del decreto di sequestro o di qualsiasi altro provvedimento che limiti i poteri gestori sul bene interessato. Nel caso in esame, la dichiarazione di fallimento era stata pronunciata prima dell’applicazione della misura cautelare reale. Da qui l’accoglimento del ricorso.