Sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 è stata pubblicata la legge n. 23 del 10 marzo 2023 di conversione del decreto Carburanti (D.L. n. 5/2023). Quali sono le novità per i buoni benzina Tra le varie novità che entrano in vigore con la legge di conversione, l’assoggettabilità a contribuzione previdenziale dei buoni benzina erogati dai datori di lavoro privati nel 2023. Il comma 1 dell’articolo 1, in particolare, dispone che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200 euro per lavoratore. Con un nuovo periodo aggiunto in sede parlamentare si precisa che l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore dei buoni benzina riconosciuti dai datori di lavoro nel corso del 2023 non rileva ai fini contributivi. Quali sono le novità in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti Con la legge di conversione resta l’obbligo per i gestori di impianti di distribuzione di carburanti di esporre il prezzo medio di riferimento accanto a quello di vendita, ma, rispetto al testo originario del decreto legge, diminuiscono le multe per le violazione degli obblighi di esposizione o comunicazioni (articolo 1, commi da 2 a 7-ter). In particolare, mentre ante conversione, era prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 6.000 euro e dopo la terza violazione era disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni, post conversione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 2.000 euro (tenuto conto anche del livello di fatturato dell’esercente per il giorno in cui la violazione è consumata) e qualora la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno 4 volte consecutive nell’arco di 60 giorni, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da 1 a 30 giorni. Accise agevolate per i bus turistici Con la legge di conversione entra in vigore l’aliquota agevolata per le accise dei bus turistici. In particolare, l’articolo 1-bis dispone che, al fine di sostenere il settore del trasporto mediante autobus turistici, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023 alle imprese esercenti, in ambito sia nazionale sia internazionale, attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge n. 218/2003, che utilizzano veicoli aventi classi di emissione Euro VI, si applica l’aliquota agevolata dell’accisa sul gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al D.Lgs. n. 504/1995. Confermato il bonus trasporti La legge di conversione non apportata nessuna modifica per il bonus trasporti, disciplinato dall’articolo 4. La dotazione finanziaria prevista per la misura è pari a 100 milioni di euro (Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). Il buono può essere pari fino al 100% della spesa da sostenere ed è riconosciuto, in ogni caso, nel limite massimo di valore pari a 60 euro per ciascun beneficiario per l’acquisto eseguito entro il 31 dicembre 2023 (salvo a esaurimento delle risorse disponibili) di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono, le modalità di emissione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati saranno definite con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.