E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2023 la legge 27 novembre 2023, n. 170 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. In particolare, quanto alle modificazioni approvate, è stato previsto dopo l’art. 1 l’inserimento dell’art. 1-bis rubricato ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative. L’articolo prevede che i contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unita' immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni. Ferma la facoltà di riscatto eventualmente prevista nei contratti, fino al 31 dicembre 2024 il proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le unita' immobiliari deve notificare la proposta di alienazione all'assegnatario, al quale e' attribuito il diritto di prelazione. Per i contratti scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto la prelazione puo' essere esercitata alle seguenti condizioni: - l'immobile e' occupato dall'assegnatario o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare al momento della notificazione della volonta' di alienarlo; - il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo di usufrutto, uso o abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto; - il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennita' di occupazione. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i contratti si intendono rinnovati sino al 31 dicembre 2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile. L'articolo 2 recante proroga di termini per il versamento dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attivià è stato sostituito, per cui all'articolo 1, commi 134 e 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2023". Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è abrogato. Dopo l'articolo 3 è stato inserito l’art. 3-bis riguardante il differimento dei termini per l'adesione al ravvedimento speciale. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalita' ivi previste, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarita' od omissioni entro la medesima data.