La Camera dei deputati ha approvato definitivamente nella seduta dell’8 febbraio 2019 il disegno di legge di conversione, con modificazioni, in legge del decreto Semplificazioni, contenente, tra l’altro, una serie di misure che riguardano regole ed adempimenti in materia di lavoro e ammortizzatori sociali. Oltre alla definitiva abrogazione del Libro Unico del Lavoro telematico, previsto dall’art. 15, D.Lgs. n. 151/2015, il provvedimento modifica anche le modalità di gestione della denuncia aziendale dei datori di lavoro agricolo e ridefinisce i destinatari del Piano nazionale triennale della pesca. Rilevanti anche le novità che riguardano l’impiego dei lavoratori dello spettacolo. LUL telematico Il DDL di conversione in legge del Decreto Semplificazioni conferma l’eliminazione dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta del Libro unico del lavoro. Il Jobs Act (articolo 15 del D.Lgs. 151/2015) aveva disposto che il Libro unico del lavoro fosse tenuto in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che demandava ad apposito decreto ministeriale l’individuazione delle modalità tecniche ed organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel citato Libro unico. Il termine di entrata in vigore della nuova modalità di gestione del LUL inizialmente fissato al 1° gennaio 2017, è stato poi prorogato più volte fino al 1° gennaio 2019. Datori di lavoro agricoli I dati della denuncia aziendale inviata dai datori di lavoro agricoli possono essere acquisiti d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le imprese agricole sono tenute ad integrare nella denuncia aziendale i dati per i quali non hanno costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. I dati che possono essere acquisiti d’ufficio, tra quelli presentati agli uffici provinciali dello SCAU ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, sono quelli che concernono: - l’ubicazione, la denominazione e l’estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate; - l’indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti; - il numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento. Tali dati vengono indicati dalle imprese agricole nel caso in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Piano nazionale triennale della pesca I soggetti che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento del settore sono come i destinatari degli interventi del Piano nazionale triennale della pesca, insieme a: - gli imprenditori ittici; - i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti nel programma; - le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca; - le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL; - le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura; - le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca; - gli enti bilaterali previsti da tale contratto collettivo di riferimento del settore; - i consorzi riconosciuti; - i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale. Il Programma nazionale della pesca finanzia: a) corsi di aggiornamento e riqualificazione per i soci e per i dipendenti delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura e loro consorzi, organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura; b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, gli acquacoltori, i consorzi tra cooperative della pesca e dell'acquacoltura; c) contratti di programma, progetti sperimentali e convenzioni per la fornitura di servizi al settore, finalizzati al rafforzamento del ruolo della cooperazione nel più ampio contesto del processo di sviluppo dell'economia ittica; d) specifiche iniziative, ivi compresi i contratti di programma, i progetti sperimentali e le convenzioni per la fornitura di servizi al settore, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura; e) specifiche iniziative rivolte ai lavoratori dipendenti, promosse dalle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle medesime organizzazioni. Lavoratori dello spettacolo Le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono impiegare nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo. Sono compresi quelli con rapporti di collaborazione, appartenenti alle seguenti categorie: - artisti lirici; - attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc- jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica; - attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; - registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuti-registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi; - organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione; - direttori di scena e doppiaggio; - direttori d'orchestra e sostituti; - concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti; - tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda; - amministratori di formazioni artistiche; - tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa; - operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive; - arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici; - truccatori e parrucchieri; che non siano in possesso del certificato di agibilità. Per le prestazioni svolte dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali, il certificato di agibilità viene richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l’obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente. L’inadempienza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 129 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo.