Punto a favore del contribuente se la notifica effettuata presenta delle irregolarità procedurali non sanabili. Nel caso concreto, spiega la Corte di Cassazione (ordinanza n. 10805 del 21 aprile 2023), la procedura era stata effettuata presso l'abitazione del destinatario della cartella ma - in sua assenza - la moglie convivente si era rifiutata di firmare l'accettazione e la seguente presa in carico del documento. In questo caso l'agente notificatore, in costanza di rifiuto opposto da persona diversa dal destinatario, avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. In forza di tale previsione "se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento". L'osservanza di tale procedura - spiegano i giudici - era in ogni caso dovuta, essendo normativamente prescritto che solo il rifiuto del destinatario possa assumere rilevanza ai fini della regolarità della notificazione. Pertanto, a fronte dell'art. 139, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui, "se il destinatario non viene trovato in uno d[ei] luoghi [ove deve essere ricercato], l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace", nella specie, trova applicazione l'art. 140 cod. proc. civ.