L’art. 182-ter della legge fallimentare ha subito modifiche ad opera della Legge di stabilità del 2017 con la quale è stata rivista la controversa disciplina del trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle soluzioni concordate della crisi d’impresa disciplinate dalla legge fallimentare. Molti sono i profili di incertezza che il legislatore ha tentato di chiarire con la nuova versione della norma, che hanno reso complicata l’applicazione dell’istituto e, soprattutto, di difficile gestione sono risultate anche quelle proposte di concordato e quei piani di risanamento che, senza il ricorso alla transazione, prevedevano il soddisfacimento non integrale dei debiti fiscali e contributivi. L’intervento ha innanzitutto riguardato la rubrica della norma ora denominata “Trattamento dei crediti tributari e contributivi”, articolo cui viene affidata “in via esclusiva” la disciplina di tali crediti nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione. Inoltre, si è passati dalla facoltatività del ricorso allo speciale procedimento dettato dalla precedente versione dell’art. 182-ter della legge fallimentare ad un istituto obbligatorio destinato a trovare applicazione ogni qualvolta vi siano crediti tributari o contributivi tra le passività da soddisfare tramite concordato. Tra le altre novità, non è più previsto che la chiusura della procedura di concordato, ai sensi dell’art. 181 della legge fallimentare, determini la cessazione della materia del contendere relativamente alle liti aventi ad oggetto i crediti tributari e contributivi. Con un apppsito documento di ricerca, il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e la Fondazione nazionale dei commercialisti cerca di fare luce sulle questioni interpretative che ancora sembrano dubbie.