ILIA fabbricati abitativi diversi dall’abitazione principale: arriva il codice tributo

Con la risoluzione n. 16/E del 12 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) relativa ai fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo, di cui alla legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17 e ridenominato il codice tributo “5901”.

L’articolo 1 della legge 14 novembre 2022, n. 17, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha istituito l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’ articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Con nota n. 0115669 del 21 febbraio 2024, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha chiesto l’istituzione del codice tributo per il versamento dell’ILIA relativa ai fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo e la ridenominazione del codice tributo “5901” denominato “ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17”.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite i modelli F24 e F24 EP, delle somme in argomento l’Amministrazione finanziaria ha istituito il codice tributo “5902” denominato “ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17, articolo 9, comma 3”.

Si precisa che in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:

• nel campo “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
• barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
• barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;
• barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc” e “Saldo”;
• nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
• nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

In sede di compilazione del modello F24 EP, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ILIA” (valore 9), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:

• nel campo “codice”, il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
• nel campo “estremi identificativi”, nessun valore;
• nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nel primo carattere, un valore a scelta tra “A” (acconto), “S” (saldo), “U” (unica soluzione); nel secondo carattere, un valore a scelta tra “R” (ravvedimento) oppure “N” (no ravvedimento); nel terzo carattere, un valore a scelta tra “V” (immobili variati) oppure “N” (immobili non variati); dal quarto al sesto carattere, il numero degli immobili, da 001 a 999;
• nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Con la risoluzione odierna è stato, inoltre, ridenominato il codice tributo “5901” come di seguito indicato:

• “5901” denominato “ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall’abitazione principale o assimilata – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17, articolo 9, comma 2”.

Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella risoluzione n. 10/E del 24 febbraio 2023.