Niente licenziamento del dipendente (al più una sanzione conservativa) che, mentre si reca a casa per cambiare i propri abiti (in quanto bagnati e con l’autorizzazione del superiore), si fermi al mercato a comprare verdura venendo fotografato e pubblicato su facebook. Lo precisa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 34107 del 6 dicembre 2023. Nel caso di specie, ad avviso degli Ermellini correttamente la Corte territoriale aveva ritenuto che non si fosse realizzata alcuna alterazione dei sistemi di rilevamento. Invero, il lavoratore non aveva interferito con essi ed anzi era ben difficile ritenere che l'allontanamento non fosse tempo di lavoro, essendo stato esso stesso cagionato dallo svolgimento della prestazione ed essendovi per giunta l'autorizzazione del responsabile del settore cui era assegnato il dipendente, sicché non vi era neanche da far constare quell'uscita. L'avere approfittato di tale uscita per fare anche la spesa al mercato - osservano i giudici - è altra cosa dall'alterazione dei sistemi di rilevamento, che esprime una fraudolenza specifica e diversa, nel caso di specie giuridicamente non ricorrente. Il punto più delicato concerneva invece l'altra fattispecie, quella del compimento di atti "implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda". La Corte territoriale aveva in proposito ritenuto che, rispetto a quella fattispecie, costituisse ipotesi speciale quella dell'abbandono senza autorizzazione del proprio posto di lavoro, di cui era consistito il comportamento tenuto e cui il CCNL (art. 25, n. 1) destina sanzioni conservative. Sul punto, la Suprema Corte osserva che l'integrazione della fattispecie del fatto doloso e colposo con danno per l'azienda richiede, sia nella variante dolosa sia in quella colposa, che il pregiudizio fosse prevedibile come conseguenza della condotta, non potendosi imputare un evento all'agente, neanche come rimprovero per colpa, se si tratti di un fatto non prevedibile come conseguenza verosimile del comportamento tenuto. Ciò posto, è evidente che la ripresa fotografica dell'auto aziendale da parte di un terzo estraneo, nel lasso di tempo in cui essa fu parcheggiata presso il mercato e poi la pubblicazione della foto su un "social" sono circostanze del tutto imprevedibili e sostanzialmente eccezionali rispetto alle conseguenze proprie del comportamento tenuto, tali da esprimere una causalità sopravvenuta e non imputabile all'agente. Resta dunque il solo fatto dell'abbandono non autorizzato del lavoro per quei minuti della spesa al mercato, nel contesto di un allontanamento verso casa in sé non illegittimo perché cagionato dalla necessità di cambiarsi gli abiti perché bagnatisi in seguito alla prestazione lavorativa, abbandono rispetto al quale non è neppure da parlare di danno, perché il datore ben può recuperare quel tempo sulla retribuzione, azzerando senza difficoltà il (pur minimo) pregiudizio economico. In questo quadro, la soluzione data dalla Corte territoriale risultava corretta perché la violazione commessa è sanzionata dal CCNL con una misura conservativa e non con il licenziamento.