Oltre ad introdurre la nuova imposta comunale che dal 2020 accorpa la TASI nell’IMU, la legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ha modificato il regime di deducibilità dell’imposta assolta sugli immobili strumentali di imprese e professionisti. In particolare, sostituendo l’art. 3 del D.L. n. 34/2019 (decreto Crescita), l’art. 1, comma 4 della legge ha confermato per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (quindi il 2019 per i soggetti “solari”) la deducibilità al 50%. Il decreto Crescita, modificando l’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011, aveva previsto un graduale incremento della deducibilità dell’IMU nelle seguenti misure: - 50% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019, per i soggetti “solari”); - 60% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2020 e 2021, per i soggetti “solari”); - 70% dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2022, per i soggetti “solari”); - 100%, a regime, a partire dal 2023. Nel ridefinire il sistema di tassazione comunale sugli immobili, con l’unificazione della disciplina di IMU e TASI, la legge di Bilancio 2020 ha modificato le soglie e ha anticipato di un anno (dal 2023 al 2022) l’applicazione del regime di piena deducibilità. Deducibilità al 60% anche per il 2021 La legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 773) ha stabilito che la deduzione opera nella misura del 60% per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 (ossia per le annualità 2020 e 2021) per poi salire al 100%, a regime, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2022 per i soggetti solari). La previsione non ha subito modifiche con la legge di Bilancio 2021: pertanto, la misura della deduzione resta fissata al 60% anche per il 2021. Chi può beneficiarne L’impianto normativo non impone particolari limitazioni di carattere soggettivo. Ne consegue che possono beneficiare della deduzione tutte le imprese, sia in forma individuale sia collettiva (società di persone, società di capitali, cooperative), nonché i lavoratori autonomi, anche se organizzati in associazioni professionali. È bene evidenziare che, in conformità alle regole generali in materia di deduzione dei costi, deve sempre essere verificato il requisito dell’inerenza, ossia il collegamento dell’immobile rispetto alla sfera commerciale, anche in assenza di una correlazione diretta con i ricavi o i compensi conseguiti dal soggetto passivo. Quando gli immobili sono “strumentali” L’ambito oggettivo di applicazione della deduzione è limitato agli immobili strumentali. Tale requisito, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 10/E del 14 maggio 2014 (paragrafo 8.1), deve essere verificato secondo i criteri indicati all’art. 43 TUIR. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano “strumentali” gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore. La norma, in particolare, definisce due concetti di strumentalità: - per natura; Rientrano in questa categoria gli immobili che, in ragione delle proprie caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se concessi in locazione o comodato, prescindendo dall’effettivo utilizzo. Sono tali gli immobili compresi nelle categorie catastali A/10, B, C, D, E. - per destinazione. Nella definizione degli immobili strumentali per destinazione, invece, rileva l’utilizzo diretto ed esclusivo del fabbricato nello svolgimento dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza. Per i lavoratori autonomi la natura strumentale dell’immobile (e la conseguente deducibilità dell’IMU) consegue all’effettiva ed esclusiva destinazione del bene all’esercizio dell’attività. Per espressa previsione di legge, disposizioni analoghe si applicano per l’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e l’IMIS della Provincia autonoma di Trento. Resta, invece, ferma l’integrale indeducibilità dell’IMU ai fini IRAP.