Ministero della Transizione Ecologica - Decreto 2 agosto 2022 Un deciso passo in avanti verso quella che il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, definisce “liberalizzazione delle rinnovabili” verrà compiuto grazie al nuovo decreto MiTE 2 agosto 2022, n. 297, che rende possibile utilizzare il modello unico semplificato anche per gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW. La comunicazione era già fruibile per gli impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore ai 20 kW e, dalla fine 2021, grazie a quanto disposto dal D.Lgs. n. 199/2021 (articolo 25), anche per gli impianti fotovoltaici fino a 50 kW. Adesso, sarà possibile applicare il modello unico semplificato agli impianti solari fotovoltaici installati su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW, realizzati in virtù della “semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili” (art. 7-bis, c. 5, D.Lgs. n. 28/2011). Attuando quanto previsto dall’art. 10, D.L. n. 17/2022, conv. con legge n. 34/2022 (anche noto come “Decreto Energia”), il MiTE (Ministero della Transizione Ecologica) ha elaborato il decreto 2 agosto 2022, n. 297, che definisce le condizioni e le modalità per l’applicazione del modello unico semplificato di cui al decreto MiSE 19 maggio 2015 agli impianti solari fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’art. 7-bis, c. 5, D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. In pratica, il provvedimento estende l’operatività del modello unico semplificato già in uso per gli impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore ai 20 kW e, dalla fine 2021, grazie a quanto disposto dal D.Lgs. n. 199/2021 (articolo 25), anche per gli impianti fotovoltaici fino a 50 kW. Si tratta di un’altra delle iniziative del dicastero guidato da Roberto Cingolani, volta a contribuire alla promozione delle energie rinnovabili, obiettivo necessario per realizzare quella decarbonizzazione che funge da elemento cardine della transizione ecologica, consistente in quell’auspicato e necessario passaggio ad una economia più circolare, economicamente efficiente e ambientalmente sostenibile. Il tutto rientra nel percorso volto a realizzare la neutralità carbonica dell’Unione e che comprende iniziative su Ets, emissioni delle auto, foreste, agro-fotovoltaico, energy community, idrogeno, synthetic fuels e biogas, risparmio energetico, price cap europeo e decoupling del prezzo: in particolare, qui ci si muove per perseguire gli obiettivi fissati dal Green Deal europeo e nella contestuale roadmap Ue che mira a tagliare le emissioni del 55% al 2030 (il piano si chiama “Fit for 55”, cioè “Pronti per il 55”). Perimetro più ampio per il modello unico semplificato Più ampio il campo di applicazione del modello unico semplificato: adesso vale anche per impianti fotovoltaici fino a 200 Kw. Con il nuovo decreto MiTE 2 agosto 2022, n. 297, si amplia il perimetro di applicazione della procedura semplificata per gli impianti fotovoltaici, consentendo l’utilizzo del modello unico semplificato anche per impianti fotovoltaici fino a 200Kw. Tempistica ed entrata in vigore Se come precisato dall’art. 5, fino alla data di adozione dei provvedimenti dell’ARERA (previsti all’articolo 4, comma 3 del nuovo decreto) si continuerà ad applicarsi il Decreto MiSE 19 maggio 2015, l’entrata in vigore del decreto MiTE 2 agosto 2022, n. 297 scatta il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito del Ministero della transizione ecologica (pubblicato il 7 settembre, è in vigore dall’8 settembre 2022). Campo di applicazione Per comprendere a quali impianti fotovoltaici si applichino le nuove disposizioni dobbiamo leggere il combinato disposto dell’art. 1, c. 1 e dell’art. 2, decreto MiTE 2 agosto 2022, n. 297. Il modello unico semplificato di cui al decreto MiSE 19 maggio 2015: - si applica agli impianti solari fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. - è utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione sopra citati, che presentino tutta una serie di caratteristiche espressamente indicate dal nuovo decreto. Impianti di produzione. Caratteristiche necessarie per l’applicazione del modello Unico semplificato (art. 2, c. 1, decreto MiTE 2 agosto 2022, n. 297) a) impianti di produzione ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per i quali siano necessari interventi di realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto per la connessione del gestore di rete eseguiti attraverso lavori semplici come definiti nel TICA ovvero secondo le modalità individuate dall’ARERA nell’ambito del TICA, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera a); b) impianti di produzione aventi potenza nominale complessiva, al termine dell’intervento, non superiore a 200 kW. La potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in chilowatt; c) impianti di produzione per i quali sia richiesto il ritiro dell’energia elettrica da parte del GSE, ivi incluso il ritiro dedicato di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero si opti per la cessione a mercato dell’energia elettrica mediante la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal GSE. Esclusioni Ai sensi dell’art. 1, c. 1, primo periodo, decreto MiTE 2 agosto 2022, n. 297, le sue disposizioni non si applicano agli impianti solari fotovoltaici installati in aree o su immobili soggetti a vincolo paesaggistico di cui all’art. 136, 1, lettere b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), individuati mediante apposito provvedimento amministrativo (artt. da 138 a 141 del D.Lgs. n. 42/2004) e fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 157 del D.Lgs. n. 42/2004). L’art. 1, c. 1, secondo periodo, del decreto MiTE 2 agosto 2022, n. 297 prevede, però, una eccezione a questa regola e si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati in aree o immobili vincolati ai sensi dell’art. 136, c. 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel caso in cui i pannelli siano integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici ovvero nel caso in cui i manti delle coperture siano realizzati in materiali della tradizione locale. Modello unico semplificato: il nuovo schema Il decreto 2 agosto 2022, n. 297 il MiTE ha ritenuto opportuno aggiornare lo schema di modello unico. Alla stregua di ciò, l’art. 1, c. 3, approva un “nuovo” modello unico che viene riportato all’Allegato 1, costituito da una parte I recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori e da una parte II con i dati da fornire alla fine dei lavori. Il modello unico deve recare almeno le seguenti informazioni: i dati anagrafici del proprietario dell’immobile o del bene oggetto dell’intervento ovvero di chi abbia titolo per presentare il modello Unico (“soggetto richiedente”), l’indirizzo dell'immobile o la collocazione del bene oggetto dell’intervento e la descrizione sommaria dell’intervento; la dichiarazione del soggetto richiedente di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell’intervento alle regole dell’arte e alle normative di settore; i dati funzionali alla connessione e all’accesso al mercato da parte degli impianti di produzione. Come si utilizza il modello unico semplificato? L’art. 3 del decreto chiarisce le modalità di trasmissione e lavorazione delle richieste inviate con il modello unico. Il soggetto richiedente deve: - compilare e trasmettere, in via informatica, al gestore di rete competente il modello unico; - prima di iniziare i lavori, fornire i dati indicati nella parte I del modello Unico. - in fase di presentazione della parte I del modello unico (e per le finalità di cui al comma 5), prendere visione e accettare le modalità e le condizioni contrattuali definite dal gestore di rete per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici, come definiti nel TICA (Testo integrato delle connessioni attive). Dal canto suo, il gestore di rete, secondo modalità definite da ARERA, deve verificare che: la domanda sia compatibile con le condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), dandone comunicazione al soggetto richiedente; per l'impianto siano previsti lavori semplici per la connessione, come definiti nel TICA. Avvio automatico dell’iter di connessione in caso di esito positivo delle verifiche In caso di esito positivo delle verifiche, la presentazione della parte I del modello unico comporta l’avvio automatico dell'iter di connessione e non è prevista l’emissione del preventivo per la connessione. In tale ipotesi, il gestore deve informare il soggetto richiedente e provvedere a: inviare copia del modello unico al Comune; caricare i dati dell’impianto sul portale Gaudì di Terna S.p.A. (Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione); inviare copia del modello unico al GSE; addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione, secondo quanto stabilito da ARERA ai sensi dell’art. 4; inviare copia delle ricevute delle comunicazioni di cui alle lettere a), b) e c) al soggetto richiedente; inviare i dati dell’impianto alla Regione o alla Provincia autonoma, tramite PEC, qualora da questa richiesto ai sensi dell'art. 4, comma 2. Ferma restando la verifica positiva delle condizioni ex comma 4, lettera a), nel caso in cui sia accertata la necessità di lavori complessi per la connessione ai sensi del TICA, il gestore di rete deve informare il soggetto richiedente, specificandone i motivi e procedere a dar seguito all’iter di connessione secondo le disposizioni previste dall’ARERA. Quando si invia la parte II del modello unico? Una volta terminati i lavori, il soggetto richiedente deve trasmettere al gestore di rete la parte II del modello unico. In fase di presentazione della parte II del modello Unico, il soggetto richiedente deve prendere visione e accettare: il regolamento di esercizio; il contratto per l'erogazione del servizio di ritiro dell’energia elettrica immessa in rete del GSE, fornito dal medesimo GSE e messo a disposizione dal gestore di rete. A seguito del ricevimento della parte II del modello Unico, il gestore di rete provvederà a: inviarne copia al Comune, tramite PEC; inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio di ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE ovvero all’utente del dispacciamento diverso dal GSE nei casi di cessione dell’energia elettrica a mercato; caricare sul portale Gaudì l'avvenuta entrata in esercizio, validando i dati definitivi dell’impianto; addebitare l'eventuale saldo del corrispettivo di connessione; inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente. Il soggetto richiedente resta in ogni caso obbligato a mettere a disposizione le informazioni e la documentazione eventualmente richieste dai soggetti deputati al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese con il modello unico. Cosa devono fare gli stakeholder? Il decreto impegna i gestori di rete ad aggiornare i rispettivi portali informatici, anche per consentire l’interoperabilità con gli altri soggetti interessati, secondo modalità e tempistiche definite da ARERA. Altresì, il GSE, Terna S.p.A., le Regioni, le Province autonome e i Comuni possono stipulare accordi con i gestori di rete per stabilire protocolli semplificati e agevolare lo scambio dei dati presenti nel modello Unico. L’ARERA ha anche il compito di completare il contenuto informativo del modello unico dei dati necessari per la connessione degli impianti di produzione di energia elettrica, nonché di definire le condizioni tecnico-economiche per la connessione mediante l’utilizzo del modello Unico stesso. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto MiTE 2 agosto 2022, n. 297, l’ARERA dovrà svolgere tutta una serie di adempimenti (aggiornare i provvedimenti di propria competenza; definire un corrispettivo unico standard inclusivo dei costi per la connessione che i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere ai gestori di rete in caso di esito positivo delle verifiche; aggiornare, anche avvalendosi del GSE, le informazioni e la documentazione strettamente necessarie in aggiunta a quelle già previste dal modello Unico per le attività di propria competenza). A sua volta, il gestore di rete deve fornire al soggetto richiedente (anche tramite il proprio sito web) un vademecum informativo che elenchi gli adempimenti cui è tenuto il richiedente stesso durante la fase di esercizio dell’impianto e che indichi i soggetti, e i relativi riferimenti, cui si rivolge per le varie evenienze che possono realizzarsi nel corso della vita dell’impianto.