Il prossimo 23 aprile 2019 scade il primo termine di pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche transitate nel primo trimestre dell’anno 2019 attraverso il Sistema di interscambio, comprese le e-fatture dirette verso la pubblica amministrazione. Le scadenze Dallo scorso 11 aprile 2019, l’agenzia delle Entrate ha per questo messo a disposizione dei contribuenti, nel portale «Fatture e Corrispettivi», un apposito servizio che consente all’operatore Iva di verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, secondo quanto previsto dal decreto del ministro dell’Economia e delle finanze del 28 dicembre 2018. Questo decreto, nel modificare l’articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014, ha disposto che il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare vada effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre. Pertanto, per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019, il pagamento deve essere realizzato entro il 23 aprile, il primo giorno utile dopo la scadenza naturale del 20 aprile, che cade di sabato, e dei successivi giorni festivi. Per atti, documenti e registri emessi o utilizzati durante l’anno in formato elettronico, resta invece confermata la scadenza per il pagamento del bollo, in un’unica soluzione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio: i contribuenti con esercizio fiscale coincidente con l’anno solare dovranno quindi assolvere al versamento dell’imposta entro il prossimo 30 aprile 2019 con riferimento ai documenti utilizzati nel corso del 2018, ivi comprese eventuali fatture elettroniche assoggettate a bollo ed emesse nel corso dello stesso 2018. Con riguardo alle fatture elettroniche emesse via SdI nel corso del 2019, il servizio consente di visualizzare il numero di documenti trasmessi nel trimestre di riferimento per i quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo e l’importo complessivo del tributo dichiarato. I calcoli Il pagamento può essere effettuato, tramite lo stesso servizio, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019, che ha istituito appositi codici tributo. Il servizio permette, se necessario, di modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolta l’imposta e calcola di conseguenza l’ammontare del tributo complessivamente dovuto. L’importo esposto dal servizio dell’agenzia delle Entrate è infatti un conteggio e non una «liquidazione» dell’imposta dovuta. Tale calcolo viene effettuato sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate. Per le fatture non soggette a Iva infatti, e di importo superiore a 77,47 euro, è dovuta l’imposta di bollo: in questi casi, il contribuente nella compilazione del tracciato xml della e-fattura dovrebbe avere valorizzato i campi che compongono i «dati bollo» e cioè «bollovirtuale» nel tag 2.1.1.6.1. e «importobollo» nel tag 2.1.1.6.2.. I disallineamenti Sulla base di quanto esposto dal contribuente, il sistema dovrebbe calcolare e proporre l’ammontare del bollo. Potrebbero però verificarsi dei disallineamenti, in eccesso o in difetto, rispetto a quanto da versare puntualmente. Per prima cosa il sistema dovrebbe calcolare l’imposta sulla base delle fatture emesse e quindi ricevute dal SdI stesso: considerando tuttavia che ai fini dell’emissione rileva la data indicata nel tracciato xml, prescindendo dal momento di trasmissione e ricezione da parte dello SdI, il contribuente potrebbe dover versare un’imposta di bollo maggiore di quella indicata dal servizio, trovandosi potenzialmente poi nel secondo trimestre con un’imposta dovuta inferiore a quella calcolata dal sistema dell’agenzia delle Entrate. Potrebbero anche essersi verificati errori da parte del contribuente nel non indicare i corretti codici natura corrispondenti ad eventuali titolo di esenzione dall’Iva: in questo caso il sistema non calcolerebbe il bollo dovuto perché manca l’indicazione nel tracciato xml dell’assoggettamento a tale imposta. Quindi i valori esposti dal servizio dell’agenzia delle Entrate, pur costituendo un valido ausilio per i contribuenti, devono essere in ogni caso verificati e allineati con i sistemi contabili aziendali ai fini della corretta liquidazione dell’imposta di bollo.