La registrazione per enunciazione non può operare se nell'atto soggetto a registrazione siano menzionate circostanze dalle quali possa solo dedursi che esiste tra le parti il rapporto giuridico non denunciato, essendo sempre necessario che le circostanze enunciate siano idonee di per sé stesse e, quindi, senza necessità di ricorrere a elementi non contenuti nell'atto, a dare certezza di quel rapporto giuridico. Il termine enunciazione La Corte di Cassazione con la sentenza n. 28559 del 6 novembre 2019 ha chiarito come nel caso concreto l'avvocato aveva proceduto all'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso e questo non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione (vale la pena ricordare che con il termine "enunciazione" si intende, il riferimento all'avvenuta formazione di un atto cosiddetto "atto enunciato" contenuto in un altro atto detto "atto enunciante", logicamente posteriore al primo). Alla luce di quanto detto cadono le pretese delle Entrate sull'imposta fissa di registro ex articoli 37 e 40 del Dpr 131/86 nonché l'ulteriore imposta fissa per l'enunciazione del negozio sottostante di mandato d'opera professionale conferito dal cliente all'avvocato. Conclusioni L'impugnazione delle Entrate è stata accolta solo parzialmente per quel che concerne il pagamento dell'imposta proporzionale al 3% con riguardo alla condanna al pagamento di somme dovute a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento.