Agenzia delle Entrate - Risposta n. 379 del 18 settembre 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 379 del 18 settembre 2020 in tema successioni. Con l'apertura della successione i diritti e i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al de cuius al momento della sua morte, si trasferiscono ad altri soggetti (eredi e/o legatari), ad esclusione di quei diritti che si estinguono perché strettamente legati alla persona. La devoluzione ereditaria può avvenire per disposizioni di legge o mediante testamento. L'articolo 701 del codice civile prevede che anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario. Ciò posto, ai sensi dell'articolo 28 del TUS sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità, i legatari, i loro legali rappresentanti, i curatori dell'eredità, gli esecutori testamentari, nonché nei confronti di coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta o che conseguono il possesso temporaneo dei beni dell'assente. Dalla dichiarazione di successione devono risultare, tra gli altri, i seguenti elementi: le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari, la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori, il valore globale netto dell'asse ereditario e gli estremi di pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili. In ragione dell'ufficio di esecutore testamentario, il soggetto è tra i quelli obbligati sia a presentare la dichiarazione di successione entro il termine di dodici mesi decorrente dalla data in cui ha avuto notizia legale della sua nomina ai sensi dell'articolo 31, comma 2, lett. a) del TUS, che a indicare gli elementi richiesti dalla normativa. Per quanto riguarda il pagamento dell'imposta di successione, l'articolo 36, comma 3 del TUS dispone che fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Pertanto, poiché l'esecutore testamentario è tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione ed è possessore dei beni dell'eredità, è tenuto al pagamento dell'imposta di successione. Le disposizioni testamentarie in esame configurano, infatti, dei legati obbligatori di somme di denaro che produrranno i loro effetti in capo ai legatari solo successivamente all'alienazione degli immobili cui è tenuto l'esecutore testamentario. Infatti, quando all'esito del compimento della vendita il diritto di credito dei legatari avrà acquisito il carattere della esigibilità e della liquidità, l'esecutore testamentario o i legatari dovranno presentare una dichiarazione integrativa, indicando il ricavato della vendita pro-quota, e la relativa imposta di successione sarà riliquidata. Inoltre, gli uffici, nel redigere il certificato di successione del quale devono richiedere la trascrizione devono includere tutti i beni immobili inseriti nella dichiarazione di successione. La trascrizione deve essere comunque effettuata a seguito della presentazione della dichiarazione di successione ed esplica effetti esclusivamente fiscali. Alla luce di quanto delineato, l'imposta di successione sarà liquidata ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 43 del TUS, ovvero secondo le disposizioni testamentarie e sul valore globale netto dell'asse ereditario, costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e diritti che compongono l'attivo ereditario, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri appartenenti al defunto.