Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse: istituiti i codici tributo
Il nuovo tributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e, riguardo all’accertamento, sanzioni e riscossione, saranno applicate le norme in materia di imposte sui redditi
Con la risoluzione n. 7/E del 24 gennaio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse di cui all’articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.
L’articolo 26 citato ha istituito, per l’anno 2023 e alle condizioni ivi indicate, un’imposta straordinaria a carico delle banche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
In particolare, il comma 6 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 104/2023 prevede che ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell’imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
– “2717” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104”;
– “1947” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – INTERESSI – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104”;
– “8955” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – SANZIONI – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104”.
Compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.