Agenzia delle Entrate - Risposta n. 145 del 26 maggio 2020 Con la risposta n. 145 del 26 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’imposta sul valore dei contratti assicurativi (IVCA). L'imposta sul valore dei contratti assicurativi (IVCA), è stata introdotta dall'art. 68, comma 2, del DL n. 83 del 2012, che ha inserito nell'articolo 1 del DL n. 209 del 2002, disciplinante l'imposta dovuta dalle compagnie assicuratrici sulle riserve matematiche dei rami vita, il comma 2-sexies. In questo modo è stata prevista l'applicazione dell'IVCA da parte dei soggetti attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti di imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di LPS ovvero da un rappresentante fiscale. E’ stato previsto che in tale evenienza, l'imposta sostitutiva è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto che intervengono nella riscossione di questi redditi su incarico del contribuente o della compagnia estera, previa fornitura della provvista da parte del contraente. Questi soggetti sono tenuti ad applicare l'IVCA. Occorre evidenziare che le somme percepite in dipendenza di polizze di assicurazione sulla vita rientrano, ai fini fiscali, tra i redditi di capitale e i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Qualora i redditi in esame siano corrisposti da soggetti non residenti, che hanno esercitato l'opzione, a soggetti residenti nel territorio dello Stato, gli stessi sono assoggettati all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, analogamente a quanto avviene nei casi in cui la loro corresponsione venga effettuata da imprese di assicurazione residenti in Italia. L'imposta sostitutiva è versata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di LPS o da un rappresentante fiscale delle stesse, ovvero applicata dai quei soggetti che intervengono nella riscossione di tali redditi sulla base di un mandato ricevuto dal contribuente o dall'impresa estera. Qualora non ricorrano queste circostanze e i redditi di fonte estera siano direttamente percepiti dal contribuente senza l'intervento di un intermediario residente/sostituto d'imposta, gli stessi possono essere assoggettati nella dichiarazione annuale dei redditi ad imposizione sostitutiva nella stessa misura dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-ter del d.P.R. n. 600 del 1973. In alternativa, è possibile optare per il regime di tassazione ordinaria al fine di fruire del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. Il versamento dell'IVCA rappresenta un credito di imposta da utilizzare per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al citato articolo 26-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, qualora questa sia dovuta al momento dell'erogazione della prestazione. Inoltre sono rappresentate le differenti ipotesi al verificarsi delle quali l'intermediario è tenuto al rilascio di una certificazione al fiduciante/contraente che attesti l'ammontare dell'eccedenza IVCA versata dallo stesso soggetto. Questa circostanza assume particolare rilevanza proprio nell'ipotesi in cui l'intermediario abbia applicato l'imposta sul valore della polizza e successivamente il contraente abbia revocato l'incarico affidato ad un intermediario residente e deciso di farsi liquidare la prestazione direttamente all'estero dalla compagnia di assicurazione estera. In questa ipotesi, la certificazione del credito da parte dell'intermediario attribuisce la gestione dell'eccedenza direttamente al contraente il quale sulla base dei rendiconti ricevuti periodicamente dalla compagnia estera, dispone di tutta la necessaria documentazione relativa alla polizza assicurativa al fine di autoliquidare l'imposta sostitutiva in sede di dichiarazione dei redditi, scomputando il credito di imposta certificato dall'intermediario. Se la prestazione viene erogata direttamente all'estero, pertanto, il contribuente dovrà assoggettare ad imposizione detti redditi nel modello di dichiarazione Persone Fisiche, quadro RM - sez.V, rigo RM 12, indicando altresì il credito dell'IVCA certificata dall'intermediario nel campo che è stato appositamente predisposto. Qualora dallo scomputo del credito in oggetto dall'imposta dovuta dovesse residuare un'eccedenza, la stessa certificazione potrà essere utilizzata dal contraente per richiederne il rimborso all'Amministrazione finanziaria. Se i redditi sono percepiti dal contribuente direttamente all'estero, ossia senza l'intervento di un sostituto d'imposta, il contribuente, oltre alla compilazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'autoliquidazione dell'imposta, è tenuto ad adempiere agli obblighi dichiarativi del monitoraggio fiscale ed al pagamento dell'Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE). In alternativa, il contribuente può conferire nuovamente il mandato all'incasso ad un intermediario, in modo che lo stesso possa utilizzare il credito dell'IVCA a scomputo dell'imposta sostitutiva dovuta al momento dell'erogazione della prestazione.