Per l’impresa familiare in contabilità semplificata, il “nuovo” riporto perdite introdotto dalla legge di bilancio 2019 opera solo nei confronti del titolare. Sarà dunque l’imprenditore a poter scalare, con le percentuali previste dal comma 26 della legge 145/2018, il risultato negativo del 2017. La modifica delle quote di ripartizione a fine anno potrebbe consentire un maggiore utilizzo delle perdite pregresse a condizione che la quota sia proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Le modifiche, che si applicano dal periodo di imposta 2018, con un’articolata regola transitoria, stabiliscono l’abbandono del regime di compensazione orizzontale delle perdite delle imprese in semplificata (articolo 66 Tuir) e l’avvio di un regime, analogo a quello dei soggetti Ires, di riporto verticale (solo con altri redditi di impresa) temporalmente illimitato, ma con un limite dell’80% del reddito di ciascun esercizio successivo. Le perdite conseguite nel 2017, 2018 e 2019 si riportano a nuovo compensandole con i redditi del 2018, 2019 e 2020 entro determinati limiti percentuali. Per le perdite 2017, in particolare, il comma 26 stabilisce un tetto del 40% sul 2018 e 2019 e del 60% sul 2020. L’eventuale eccedenza non compensata nel 2020. Nel caso di impresa familiare (articolo 230-bis del Codice civile), l’articolo 5, comma 4, del Tuir, stabilisce l’imputazione del reddito dell’impresa ai collaboratori familiari, nei limiti del 49% del totale, purché vengano rispettate talune condizioni formali. Le quote di attribuzione del reddito ai familiari, entro il tetto sopra indicato, devono essere proporzionate alla quantità e alla qualità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo e prevalente. La natura del reddito dell’impresa familiare è di impresa per quanto attiene al titolare (al netto delle quote attribuite ai collaboratori), mentre è di partecipazione in capo ai collaboratori. Come affermato dall’amministrazione finanziaria (circolare 40/1976), la perdita generata dall’impresa va riconosciuta interamente al titolare della stessa che la potrà impiegare nei modi previsti dalla legge.