In vista della scadenza del versamento dell’acconto IMU prevista per il prossimo 16 giugno, è opportuno soffermarsi su quali sono le novità introdotte dalla normativa in materia di esenzioni e riduzioni del tributo in relazione ai fabbricati presenti in Italia. L’art. 1, c. 751-769, L. 160/2019 aveva già stabilito che gli immobili “merce”, costruiti/ristrutturati dall’impresa costruttrice e destinati alla vendita ma non ancora locati, sarebbero stati assoggettati ad IMU nel 2020 e nel 2021 con aliquota base dello 0,1%. A partire dal 2022, sono diventati esenti da tale tributo, a patto che sia presentata la dichiarazione IMU entro il 30/06/2023 che attesti il possesso dei requisiti. Tale scelta del legislatore è confermata anche per il 2023, con l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU entro il 30/06/2024. Come è noto, l’abitazione principale, ad eccezione delle unità immobiliari di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9), e le relative pertinenze non sono assoggettate ad IMU. Tuttavia, l’esenzione si applica per una sola unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. Ad esempio, se un immobile A/2 risulta accatastato con un C/2 (soffitta), l’esenzione spetta ad un C/6 o C/7, ma non ad un altro C/2. Fino al 2022, del beneficio dell’esenzione per l’abitazione principale potevano trarre vantaggio sia il possessore dell’immobile sia il suo nucleo familiare, a patto che la dimora abituale e la residenza anagrafica fossero state le stesse. La normativa recente, tuttavia, ha rimosso la prima condizione, affermando che non è più necessaria la dimora abituale/residenza nel medesimo immobile. Infatti, nel caso in cui due coniugi risiedano in abitazioni diverse, ciascuno di loro può beneficiare dell’esenzione sull’immobile posseduto e dove dimori/risieda. Inoltre, sulla base di quanto già previsto per gli anni precedenti, sono esenti da IMU: gli immobili posseduti da enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni) e dallo Stato; i fabbricati destinati ad uso culturale (biblioteche, musei); i fabbricati di categoria da E/1 a E/9 (stazioni di servizio); i fabbricati destinati al culto (chiese); i fabbricati appartenenti alla Santa Sede e agli stati esteri. La novità recente ha introdotto l’esenzione per gli immobili occupati in maniera abusiva, per i quali sia stata già presentata denuncia all’Autorità giudiziaria o sia iniziata la procedura. Per i fabbricati ubicati nelle zone colpite da calamità naturali, sono previste specifiche esenzioni ai fini IMU: per l’Abruzzo, fino alla definitiva ricostruzione; per l’Emilia-Romagna, la Lombardia, il Veneto e il Centro Italia fino al termine del 31/12/2023. L’art.46 del DL 50/2017 aveva introdotto l’esenzione IMU per gli immobili strumentali per destinazione situati in determinati Comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, in seguito al sisma del 2016. L’art. 1, c. 746, L. 197/2022 ha esteso tali agevolazioni anche al periodo d’imposta 2023, a patto che le imprese siano attive alla data del 31/12/2021 e abbiano presentato istanza di proroga dell’agevolazione entro il 24/05/2023. Con riferimento alle riduzioni IMU previste per il periodo d’imposta 2023, una novità importante riguarda la concessione di immobili in comodato a familiari in linea retta di primo grado (es. genitori e figli). Qualora, infatti, sussistano i presupposti previsti dalla legge (contratto di comodato regolarmente registrato; residenza del proprietario nello stesso Comune del comodatario; possesso del comodante di un solo immobile abitativo oltre alla propria abitazione principale), la base imponibile IMU è ridotta alla metà. Alla precedente, si aggiunge una nuova riduzione, prevista dalla normativa vigente, che riguarda i fabbricati posseduti da soggetti che non risiedono in Italia e che percepiscono una pensione. Anche in quest’ultimo caso, l’IMU è ridotta al 50% (in luogo del 62,5% previsto per l’anno 2022).