Entro il 17 giugno (il 16 cade di domenica) va effettuato il versamento della prima rata di acconto dell’IMU 2024. L’IMU dovuta si ottiene applicando alla base imponibile l’aliquota prevista. Pertanto, è necessario: - determinare la base imponibile; - individuare l'apposita aliquota prevista. Attenzione In taluni casi il Comune può variare l'aliquota prevista per legge. La base imponibile La base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili. Si ha: - il valore dei fabbricati iscritti in catasto; - il valore dei fabbricati non iscritti in catasto. Valore fabbricati iscritti in catasto Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando, all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione (anno 2024), rivalutate del 5%, determinati moltiplicatori. La rivalutazione del 5% è prevista dall'art. 3, comma 48, legge 23 dicembre 1996, n. 662. Gruppi Moltiplicatori A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/11 160 A/10 80 B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, B/8 140 C/1 55 C/2, C/6, C/7 160 C/3, C/4, C/5 140 D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9, D/10 65 D/5 80 Calcolo della base imponibile Fabbricato gruppo A/1, rendita catastale 260,20 euro Rendita catastale = 260,20 Aggiornamento 5% = 13,01 Rendita aggiornata = 273,21 Moltiplicatore = 160 43.714 (base imponibile) Variazione rendita catastale nel corso dell’anno Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo. Superbonus: variazione stato immobili A proposito di variazioni, si ricorda che i commi 86 e 87 dell’art. 1, legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) dispongono che l’Agenzia delle Entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite dell’immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati. Valore dei fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo determinati criteri, applicando coefficienti, da aggiornare con decreto del MEF. Aggiornamento coefficienti anno 2024 Per l’anno 2024 l’aggiornamento è stato effettuato con D.M. 8 marzo 2024 (nella G.U. 24 maggio 2024, n. 120). In base all'art. 1 di questo decreto, agli effetti dell'applicazione dell'IMU e dell'IMPi dovute per l'anno 2024, per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure: Anno Coefficiente Anno Coefficiente Anno Coefficiente 2024 1,02 2023 1,04 2022 |1,17 2021 1,21 2020 1,22 2019 1,22 2018 1,24 2017 1,25 2016 1,25 2015 1,26 2014 1,26 2013 1,26 2012 1,29 2011 1,33 2010 1,35 2009 1,36 2008 1,42 2007 1,47 2006 1,51 2005 1,55 2004 1,64 2003 1,7 2002 1,76 2001 1,8 2000 1,86 1999 1,89 1998 1,92 1997 1,96 1996 2,03 1995 2,09 1994 2,15 1993 2,2 1992 2,22 1991 2,26 1990 2,37 1989 2,47 1988 2,58 1987 2,8 1986 3,01 1985 3,23 1984 3,44 1983 3,66 1982 3,87 Valore degli immobili in locazione finanziaria In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Valore delle aree fabbricabili Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in Comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (2024), o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Base imponibile in caso di utilizzazione edificatoria dell’area fabbricabile In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Valore terreni agricoli Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando, all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. La rivalutazione del 25% è prevista dall'art. 3, comma 51, legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le aliquote dell'IMU Le disposizioni di legge stabiliscono, per ciascuna fattispecie, l'aliquota dell'imposta. Attenzione In taluni casi il Comune (il consiglio comunale) può modificarla, in aumento o in diminuzione, entro margini stabiliti dalle stesse disposizioni. Pertanto, prima di effettuare i calcoli dell'imposta è bene verificare nel sito del Comune se lo stesso ha esercitato (e in quali termini) la facoltà. Aliquota abitazione principale A/1, A/8, A/9 L’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo civile), A/8(Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e per le relative pertinenze è pari allo 0,5%. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento. Pertanto, il Comune può esercitare tale facoltà in aumento o in diminuzione. Nel focus del 21 luglio 2021 il Dipartimento delle Finanze ha dichiarato non coerente alle norme la determinazione da parte di un Comune di una aliquota dello 0,75%. Al Comune è attribuita la facoltà di diminuire tale aliquota sino all’azzeramento o di aumentarla solo sino alla misura dello 0,6%. Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 557/1993, è pari allo 0,1%. I comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento. La facoltà accordata al Comune può essere esercitata solo in diminuzione. Il Dipartimento delle Finanze, nel focus del 21 luglio 2021, ha dichiarato non coerente alle norme la determinazione da parte del Comune di una aliquota dello 0, 2%, in quanto l'aliquota è superiore a quella massima consentita dal legislatore statale. Aliquota terreni agricoli L’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76%. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento. La facoltà può essere esercitata in aumento o in diminuzione. Aliquota immobili ad uso produttivo gruppo D Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%. È stabilito un meccanismo secondo il quale allo Stato va il gettito dell’aliquota pari allo 0,76%. I comuni possono manovrare l’aliquota dallo 0,76% all’1,06%. Il gettito del Comune si collocherà all’interno della forcella deliberata: con l’aliquota dello 0,76% al Comune non va alcun gettito, con aliquota superiore allo 0,76% al Comune va il gettito eccedente lo 0,76%. La facoltà può essere esercitata in aumento o in diminuzione, con attenzione al gettito a favore dell’Erario e a favore del Comune. Nel focus del 21 luglio 2021 il Dipartimento delle Finanze ha dichiarato non coerente alle norme la determinazione da parte del Comune di un’aliquota dello 0,7%. Ad avviso del Dipartimento, deve, pertanto, ritenersi illegittima la determinazione da parte dell’ente locale di un’aliquota inferiore allo 0,76% per i fabbricati rientranti nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D/10(fabbricati rurali ad uso strumentale, visti in precedenza) per i quali, invece, è fissata l’aliquota di base dello 0,1% che può essere diminuita sino all’azzeramento ma non aumentata. Aliquota dello 0,86% per gli altri immobili Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dai terreni agricoli e dagli immobili produttivi gruppo D (visti in precedenza), l’aliquota di base è pari allo 0,86%. I Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento. La facoltà può essere esercitata in aumento o in diminuzione. Aliquote e facoltà comunali Immobili Aliquota % Aumento Diminuzione Abitazione principale A/1, A/8, A/9 0,5 + 0,1 punti percentuali Fino a zero Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 Fino a zero Terreni agricoli 0,76 Sino a 1,06 % Fino a zero Immobili uso produttivo gruppo D 0,86 Sino a 1,06% Fino a 0,76% Altri Immobili 0,86 Sino a 1,06% Fino a zero Diversificazione delle aliquote Infine, la diversificazione delle aliquote da parte dei Comuni, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con il D.M. 7 luglio 2023 del MEF, decorre dall’anno d’imposta 2025.