Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 29/E del 29 maggio 2020 I versamenti dell’IMU tramite il modello F24 sono effettuati utilizzando i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 29/E del 29 maggio 2020. L’articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che a decorrere dall'anno 2020 è abolita l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. A tal proposito, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 214429 del 26 maggio 2020, emanato ai sensi del citato articolo 1, comma 765, della legge n. 160 del 2019, sono state disciplinate, tra l’altro, le modalità di versamento dell’IMU secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I codici tributo da utilizzare sono: - “3912” denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE”; - “3913” denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”; - “3914” denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”; - “3916” denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”; - “3918” denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”; - “3923” denominato “IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”; - “3924” denominato “IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”; - “3925” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”; - “3930” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”. Inoltre, per esigenze di monitoraggio, per il versamento tramite il modello F24 dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, di cui all’articolo 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è istituito il seguente codice tributo: - “3939” denominato “IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - COMUNE”. Si precisa che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta. Istruzioni per la compilazione del modello F24 In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati: - nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it; - barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento; - barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto; - barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”; - nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre); - nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata. F24 EP Per i versamenti dell’IMU da effettuare tramite il modello F24 EP sono confermati i seguenti codici tributo, istituiti con le risoluzioni n. 53/E del 5 giugno 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013: - “350E” denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”; - “351E” denominato “IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE”; - “353E” denominato “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”; - “355E” denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE”; - “357E” denominato “IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”; - “358E” denominato “IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”; - “359E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”; - “360E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”. Si evidenzia che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta. Istruzioni per la compilazione del modello F24 EP In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU” (valore G), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati: - nel campo “codice”, il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it; - nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri): -- nel primo carattere, un valore a scelta tra “A” (acconto), “S” (saldo), “U” (unica soluzione); -- nel secondo carattere, un valore a scelta tra “R” (ravvedimento) oppure “N” (nessun ravvedimento); -- nel terzo carattere, un valore a scelta tra “V” (immobili variati) oppure “N” (immobili non variati); -- dal quarto al sesto carattere, il numero degli immobili, da 001 a 999; - nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Si precisa, infine, che per gli anni d’imposta fino al 2019, da specificare nell’apposito campo “Anno di riferimento” dei modelli F24 e F24 EP: - i versamenti dell’IMU sono effettuati utilizzando i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012, n. 53/E del 5 giugno 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013; - i versamenti della TASI di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono effettuati utilizzando i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 46/E e 47/E del 24 aprile 2014.