Il ravvedimento operoso di IMU e TASI si libera degli attuali limiti e diventa possibile in ogni momento, anche dopo che sia trascorso un anno dalla violazione, purché non sia stato notificato al contribuente un atto di contestazione da parte dell’ente locale. È la modifica, contenuta in un emendamento dell’opposizione al disegno di legge C.2220 di conversione del decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019), approvato in Commissione Finanze della Camera. In base alle attuali norme, ai fini IMU e TASI, a differenza di quanto previsto per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane, è possibile usufruire del ravvedimento operoso solo a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Con la modifica approvata, dunque, si intende superare questo limite non prevedendo più una scadenza per il ravvedimento, potendo il contribuente rimediare a omissioni o errori di versamento finché non gli arriverà un atto di contestazione dall’ente locale. Gli altri emendamenti approvati Sempre nella giornata del 28 novembre 2019, la Commissione Finanze della Camera ha approvato altri emendamenti: - sui pagamenti tramite POS; - sull’esonero dall’obbligo di archiviazione dei dati della fatturazione elettronica per i servizi segreti.