La legge n. 77/2020 ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio). In sede di conversione sono state apportate modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di tributi locali. Bilanci di previsione e deliberazioni di tariffe/aliquote dei tributi locali: anno 2020 L’art. 106, comma 3-bis, del decreto, introdotto in sede di conversione, ha modificato e integrato l'art. 107, comma 2, del decreto Cura Italia: viene stabilito che, per l'esercizio 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è differito al 30 settembre 2020 (in precedenza il termine era fissato al 31 luglio 2020) anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge. Si ricorda che l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora, l'art. 53, comma 16, legge n. 388/2000 sancisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Pertanto, i comuni possono deliberare in materia di tributi locali (aliquote/tariffe e regolamenti) entro il 30 settembre 2020. Invio e pubblicazione delle deliberazioni dei tributi locali: anno 2020 La stessa disposizione del decreto Rilancio (art. 106, comma 3-bis) introduce il rinvio, per il solo 2020, dei termini entro i quali le delibere e i regolamenti concernenti determinati tributi comunali devono essere pubblicate al fine di acquisire efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione: “limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre [...] sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre”. Pertanto, per il solo 2020: - le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 16 novembre 2020; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre 2020, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; - il versamento della rata a saldo dell'IMU è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze alla data del 16 novembre 2020. Le aliquote e i regolamenti dell'IMU hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF, entro il 16 novembre 2020. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. Bilanci di previsione e deliberazioni di tariffe/aliquote dei tributi locali: anno 2021 Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito al 31 gennaio 2021. Entro questo termine, in base alle disposizioni citate in precedenza, i comuni possono deliberare in materia di tributi locali (aliquote/tariffe e regolamenti) per l'anno 2021. Riduzione tributi in caso di domiciliazione bancaria o postale L'art. 118-ter, introdotto in sede di conversione, stabilisce che gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20% delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale. TARI/IMU: deliberazioni entro il 30 settembre 2020 L'art. 138 non ha subito modificazioni in sede di conversione. La disposizione ha abrogato diverse disposizioni di legge, allineando in tal modo i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020. Per l'anno 2020, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2020. Entro lo stesso termine i comuni possono deliberare in materia di tributi locali (tariffe/aliquote). Abolita la prima rata IMU 2020 per eventi fieristici L’art. 177, comma 1, lettera b-bis), inserita in sede di conversione stabilisce che, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata della nuova IMU relativa agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni. Imposta di soggiorno: responsabile del pagamento In sede di conversione, l’art. 180 ha subito alcune modificazioni formali. Si stabilisce che al gestore della struttura ricettiva, responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento (in precedenza la sanzione amministrativa) di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Esenzione TOSAP/COSAP: esercizio del commercio su aree pubbliche L'art. 181 contiene, nella sua stesura originaria, l'esonero dal pagamento della TOSAP/COSAP per le imprese di pubblico esercizio per il periodo dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020. In sede di conversione a questa esenzione è aggiunta quella per gli esercenti commercio su aree pubbliche. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e del COSAP. Nel caso in cui questi esercenti hanno effettuato pagamenti nel periodo indicato, i comuni rimborsano le somme versate. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione è istituito un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 60 giorni dalla data del 19 luglio 2020.