La bozza di circolare posta in consultazione dall’Agenzia delle Entrate fino al 30 giugno fornisce una panoramica sul nuovo regime fiscale delle cripto-attività. La complessità dell’argomento ha prodotto un documento di circa 100 pagine che racchiude in parte le novità già anticipate con la legge di Bilancio 2023. In prima battuta vengono confermate le soluzioni fornite con riferimento ai periodi d’imposta antecedenti al 2023, circa l’applicazione delle disposizioni fiscali in materia di valute estere aventi corso legale. Il regime fiscale post legge di Bilancio 2023 Redditi non conseguiti in regime d’impresa I proventi derivanti dalle cripto-attività e percepiti dalle persone fisiche rientrano nella categoria dei redditi diversi, secondo il disposto della lettera c-sexies) comma 1 dell’art. 67 TUIR (lettera aggiunta dalla legge di Bilancio 2023) che inquadra le cripto-attività come una “rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuita o una tecnologia analoga”. In base alla richiamata lettera c-sexies) si considerano redditi diversi se percepiti: - dalle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente); - dagli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale); - dalle società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR; - dai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio ai sensi dell’art. 23 TUIR. Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati per la parte che eccede la soglia di 2.000 euro vengono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 26% alla stregua di quanto avviene per i redditi finanziari. Scomputo delle minusvalenze se indicate in dichiarazione Le plusvalenze sono determinate come differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il loro costo/valore di acquisto. Qualora le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze (per un importo superiore a 2.000 euro), l’eccedenza sarà riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia stata indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Ai sensi del comma 6 dell’art. 68 TUIR, per la determinazione della plusvalenza/minusvalenza derivante: - dalle cessioni a termine di cripto-valute, si deve utilizzare come costo il valore a pronti al momento della stipula del contratto di cessione; - dal prelievo dal wallet (che abbia superato la già menzionata giacenza media), si deve utilizzare come costo quello di acquisto; nel caso di criptovalute ricevute a titolo gratuito si deve utilizzare quello sostenuto dal donante. Se le cripto-attività sono gestite presso intermediari nazionali (bancari, finanziari/non finanziari abilitati) si può optare per il regime del risparmio amministrato che comporta l’applicazione dell’imposta sostitutiva al momento del realizzo della plusvalenza da parte da parte dell’intermediario con cui il contribuente detiene un rapporto legato alle cripto-attività. Il regime del risparmio amministrato prevede la tassazione secondo il principio di cassa con applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota del 26% a cura degli intermediari. Nel regime del risparmio gestito invece il contribuente affida ad intermediari qualificati e abilitati ai sensi del TUF, l’incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o da beni non relativi all’impresa. La tassazione in questo caso avviene al momento della maturazione del provento e non della sua effettiva percezione. Se Il risultato di gestione maturato nel corso dell'anno è positivo, sarà assoggettato all'imposta sostitutiva del 26%. Fattispecie impositive rilevanti e obblighi dichiarativi Ma quali possono essere le diverse fattispecie impositive? - rimborsi di cripto-attività; - cessione a titolo oneroso; - permuta di cripto-attività; - altri proventi da detenzione (ad esempio staking). Ai sensi della lettera c-sexies), “non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni”. In particolare, dal 1° gennaio 2023 uno scambio tra valute virtuali dello stesso tipo non rappresenta una fattispecie realizzativa (ad esempio l’acquisto di ethereum con bitcoin) né lo scambio di un NFT con un altro NFT. Costituisce, invece, una fattispecie fiscalmente rilevante come permuta, ad esempio, l’acquisto di un NFT con una cripto-valuta. Ai fini dichiarativi, il contribuente ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi annuale, identificandosi come titolare delle cripto-attività che hanno prodotto i redditi (si allarga il perimetro di compilazione del quadro RW a tutte le cripto-attività). Redditi di impresa La bozza di circolare conferma quanto anticipato con la legge di Bilancio 2023 ovvero che non concorrono alla formazione della base imponibile IRES eventuali componenti positivi o negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività. A seguito della modifica apportata all’art. 110 TUIR, dunque, sono stati neutralizzati i fenomeni valutativi riguardanti le cripto-attività, senza tener conto delle modalità con cui tali asset sono iscritti in bilancio e degli aspetti economici ad essi connessi. Tale irrilevanza è prevista anche ai fini IRAP in base al comma 132 della legge di Bilancio 2023. Infatti, vale il principio di derivazione rafforzata per i soggetti IAS e OIC (diversi dalle microimprese) che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Nelle ipotesi in cui le cripto-attività siano rilevate in bilancio come: - beni immateriali, in relazione agli eventuali ammortamenti derivanti dal maggiore valore non riconosciuto ai fini fiscali rispetto al valore di iscrizione; - rimanenze di beni materiali o di attività finanziarie classificate nell’attivo circolante, con riferimento alle variazioni di cui all’articolo 92 e 94 TUIR; - attività finanziarie immobilizzate, in relazione alle rettifiche di valore di cui agli articoli 94 e 110 TUIR, occorrerà procedere alle verifiche dei gap esistenti tra disposizioni civilistiche e fiscali e alla conseguente rilevazione delle variazioni in aumento o in diminuzione. Sulla base della classificazione in bilancio delle cripto-attività, si applicheranno le seguenti diposizioni: - per i beni immateriali e attività finanziarie immobilizzate, gli articoli 86 e 101 TUIR; - per le attività finanziarie attivo circolante o altre rimanenze, l’art. 85 TUIR. In ogni caso, il valore fiscale delle cripto-attività viene determinato applicando le previsioni di cui all’art. 9 TUIR. Imposte indirette Sul tema dell’imposizione indiretta, i confini sono frammentati e le cripto-attività non formano oggetto di specifiche disposizioni IVA. Infatti, i principi affermati dalla Corte di Giustizia europea sono stati ripresi dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 72/E del 2016. Il documento di prassi aveva confermato che l’attività svolta dall’istante deve essere considerata ai fini IVA quale prestazione di servizi esente ex art. 10, comma 1, n. 3), D.P.R. n. 633/1972. Nella circolare in bozza, infatti, l’Agenzia riconosce l’assenza di una norma regolatrice ma soprattutto l’eterogeneità del settore, all’interno del quale sono compresi categorie di beni differenti tra loro (ad esempio NFT, Token). A tal fine occorrerà procedere ad una valutazione caso per caso che possa individuare concretamente l'asset sottostante e la singola tipologia di cripto-attività al fine di applicare un corretto trattamento (l'approccio c.d. look through) Imposta di bollo A decorrere dal 1° gennaio 2023, sui rapporti aventi a oggetto le cripto-attività si applica l’imposta di bollo nella misura del 2 per mille annuo del loro valore. È stata inoltre prevista l’applicazione dell’IVAFE alle cripto-attività detenute presso un intermediario non residente o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone. Sono tenuti all’assolvimento di detta imposta, la generalità dei soggetti residenti. La base imponibile è costituita dal valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare, qualora non sia possibile rilevare il valore al 31 dicembre, si dovrà fare riferimento al costo di acquisto del cripto-attività. Imposta sul valore delle cripto-attività In assenza dell’intermediario che applichi l’imposta di bollo, trova applicazione un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato. La base imponibile è costituita dal valore corrispondente al valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto della stessa. Qualora non sia possibile rilevare il valore al 31 dicembre dell’anno di riferimento dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziate. Nel caso in cui le cripto-attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si dovrà far riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione. Una richiesta di maggiore trasparenza: la direttiva DAC 8 Il campo in cui si muove l’Agenzia desta ancora molte perplessità, l’obiettivo è quello di sviluppare un quadro normativo efficace anche a livello europeo, riconoscendo l’importanza del fenomeno. A livello UE, è stato approvato un accordo sulla proposta di direttiva (DAC 8) recante modifiche alla direttiva n. 2011/16/UE relativa ai rapporti di cooperazione nel settore fiscale al fine di rafforzare la trasparenza fiscale nel settore delle cripto-attività. Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2025 e conseguentemente applicare le norme a partire dal 1° gennaio 2026. Le modifiche riguardano principalmente la comunicazione di informazioni sui proventi delle operazioni in cripto-attività e sui ruling fiscali preventivi per i soggetti privati più abbienti (ad alto patrimonio netto).