L’erogazione di un’ulteriore mensilità retributiva, denominata quattordicesima mensilità, in aggiunta alla retribuzione spettante per il mese di giugno di ciascun anno è prevista e regolamentata dai CCNL. Il periodo di maturazione non coincide con l’anno solare, come avviene per la tredicesima, ma va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Principali CCNL che prevedono l’erogazione della quattordicesima mensilità: - Autotrasporto merci e logistica; - Commercio; - Studi professionali; - Assicurazioni; - Istituti e imprese di vigilanza; - Istituti di credito; - Turismo; - Operai agricoli e florovivaisti; - Nettezza urbana; - Edilizia; - Alimentari. Criteri di determinazione dell’importo La contrattazione collettiva individua nel dettaglio le voci retributive che costituiscono base di computo per il calcolo della mensilità aggiuntiva, sulla base di alcuni criteri di carattere generale che ne determinano la rilevanza oggettiva: - erogazione obbligatoria dell’elemento retributivo, che deve essere previsto dalla legge, da un contratto collettivo o da un accordo aziendale che sia valido e a tutti gli effetti vincolante per le parti; - determinatezza della retribuzione dedotta in contratto, che deve essere determinata o quantomeno determinabile in base a parametri certi in esso esposti; - corresponsione regolare e protratta nel tempo, seppure di ammontare variabile. Alla luce di quanto sopra, va osservato che soltanto alcuni CCNL indicano in maniera analitica gli elementi retributivi cui fare riferimento, mentre altri rinviano genericamente alla retribuzione globale di fatto, alla retribuzione normale o alla paga base: si tratta, in quest’ultimo caso, di situazioni poco chiare e spesso foriere di contenzioso. Inclusione nella base di computo della quattordicesima mensilità Voce retributiva Base di computo 14ma Incentivi aziendali SI Indennità di turno NO Indennità lavoro straordinario SI Lavoro notturno/festivo CCNL Indennità di reperibilità facoltativa NO Indennità di maneggio denaro NO Premio di produzione NO Edr CCNL Modalità di calcolo Le modalità di calcolo della quattordicesima mensilità variano a seconda che i dipendenti siano retribuiti in misura fissa su base mensile oppure ad ore. Nel primo caso l’importo spettante è pari ad una mensilità lorda dello stipendio ordinario; nel caso degli operai, ordinariamente retribuiti ad ore, essa sarà invece determinata in base al divisore orario previsto dal CCNL applicato. In caso di rapporto di lavoro iniziato o terminato nel corso del periodo di riferimento, l'ammontare sarà riproporzionato con riferimento alla data di assunzione, considerando mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario. Qualora si tratti di lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o a percentuale, il calcolo dell'importo della quattordicesima viene effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione percepita nei 12 mesi precedenti la maturazione del diritto, fatte salve diverse disposizioni contrattuali. La quattordicesima mensilità matura anche in corrispondenza di alcuni specifici eventi che possono occorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro: - nel corso del periodo di prova o di preavviso; - in caso di assenze retribuite totalmente a carico del datore di lavoro, quali ad esempio i periodi di carenza per malattia, ferie, festività e di fruizione dei permessi retribuiti; - durante i periodi di astensione obbligatoria per maternità, malattia o infortunio. In questo caso però i corrispondenti ratei di mensilità aggiuntiva che maturano restano a carico degli istituti previdenziali e assistenziali che erogano le competenze a loro carico. Qualora poi il datore di lavoro sia obbligato dal contratto collettivo ad integrare quanto anticipato per conto degli istituti previdenziali o assistenziali, la mensilità aggiuntiva va corrisposta fino a garantire la retribuzione netta che sarebbe spettata in caso di effettiva prestazione di lavoro: si rende necessario, dunque, determinare l’importo che il datore di lavoro deve aggiungere all’indennità riconosciuta dall’Istituto tenendo presente che tale indennità non è soggetta a contributi previdenziali; - nel caso in cui il lavoratore è collocato in Cassa integrazione guadagni (CIG) ad orario ridotto, la quattordicesima matura regolarmente; per la CIG a zero ore, che determina la totale sospensione della prestazione lavorativa, la maturazione della quattordicesima scatta soltanto se la sospensione con assenza di ore lavorate non ha durata superiore a quindici giorni nel mese; - a fronte di assenze da lavoro non retribuite, come la malattia o l’infortunio oltre il periodo di comporto, la malattia del figlio, l’astensione facoltativa o gli scioperi, la maturazione della quattordicesima non avviene e sarà dunque necessario detrarre l’importo non maturato in ore sulla base del periodo non retribuito per l’assenza. Ai lavoratori part-time, in applicazione del principio di non discriminazione, spetta la quattordicesima per un importo che va riproporzionato in base all’orario di lavoro ridotto effettivamente prestato. Trattamento previdenziale e fiscale La quattordicesima mensilità costituisce imponibile previdenziale del mese in cui viene erogata, secondo le regole ordinarie, in materia di contribuzione sia INPS che INAIL. Anche fiscalmente l'importo erogato concorre alla formazione della base imponibile a norma dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986. Tuttavia, occorre considerare che l'imposta sui redditi delle persone fisiche si applica autonomamente sull’importo erogato, al netto dei contributi di assistenza e di previdenza, e non in cumulo con la normale retribuzione mensile, utilizzando le aliquote per scaglioni di reddito in vigore nell'anno di corresponsione (principio di cassa). Essa infatti non sconta detrazioni fiscali né per lavoro dipendente né per carichi familiari, salvo poi rientrare nel cumulo dei redditi percepiti nell’anno solare ai fini del conguaglio complessivo che il sostituto d’imposta opera nel mese di dicembre.