L’art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 46/1999, dispone la facoltà degli enti impositori di emettere l’avviso bonario nella ipotesi di mancato pagamento dei premi assicurativi, delle sanzioni civili e degli interessi di mora chiesti al datore di lavoro. Mentre, per quanto concerne le pendenze fiscali, l’avviso bonario è obbligatorio e propedeutico alla emissione di una cartella esattoriale, l’INAIL può scegliere se emetterlo o meno. L’INAIL utilizza l’avviso bonario, anche se monito di diffida, come strumento per rendere noto al datore di lavoro che la sua situazione contabile presenta delle anomalie e che, a causa di queste, verrà emessa una cartella esattoriale. Gli avvisi bonari che l’INAIL emetterà a breve sono riferiti a premi ed accessori con scadenza compresa fra il 1° luglio e il 31 dicembre 2022 e, visto l’abbandono della lettera di verifica dell’autoliquidazione, interesserà tutto il debito eventualmente presente, comprese le rate trimestrali dell’autoliquidazione di agosto e novembre 2022. A differenza di quanto accade con l’emissione della cartella esattoriale, che comporta il calcolo delle sanzioni civili alla data di consegna del ruolo, l’avviso bonario fotografa la situazione al momento della sua elaborazione. Nella pratica, si possono verificare situazioni nelle quali l’avviso bonario non viene mai emesso. Il caso di specie è dato dalla rateazione ordinaria concessa ai sensi della legge n. 389/1989 che viene revocata. La circolare INAIL 22/2019 prevede la immediata iscrizione a ruolo trascorsi 10 giorni dal ricevimento del provvedimento di revoca senza che sia prevista l’emissione dell’avviso bonario. La mancata ricezione dell’avviso bonario non può essere opposta nella ipotesi di impugnativa successiva alla emissione della cartella esattoriale appunto perché l’avviso bonario è un atto eventuale per l’INAIL. Cause dell’avviso bonario Come detto, ai fini INAIL, l’avviso bonario ha il solo scopo di evidenziare una situazione anomala che può essere legata a: - non conoscenza del debito sorto. Questa situazione si è evidenziata con l’obbligo di utilizzo del canale PEC per trasmettere le comunicazioni al datore di lavoro. Si può, nella pratica, verificare che la casella di posta elettronica non sia presidiata o non sia rinnovato il canone. Si rammenta che il possesso di una casella PEC è da anni obbligatorio per tutti i datori di lavoro, che sono responsabili anche della sua corretta gestione; - errore nel calcolo del premio di autoliquidazione. In questa ipotesi, l’avviso bonario consente al datore di lavoro, e al suo professionista abilitato, di venire a conoscenza di una anomalia, con la possibilità di effettuarne la sistemazione prima della emissione del ruolo, indipendentemente dal soggetto, INAIL o datore di lavoro, che ne è la causa; - errore nel versamento del premio; l’esempio tipico è la non corretta indicazione nel modello F24 del numero di riferimento che individua la richiesta che si intende pagare (902021 in luogo di 902022). Nella generalità dei casi (non riferibili al pagamento di un importo iscritto a ruolo o a un debito esistente), la corretta imputazione dell’importo pagato eviterebbe l’emissione della cartella esattoriale; - mancato pagamento del premio dovuto. In questa ipotesi, al datore di lavoro non resta che effettuare il versamento in un’unica soluzione o, se nella condizione, chiedere di essere ammesso al pagamento rateale anche se il debito è costituito da una delle rate trimestrali della autoliquidazione del premio. Esclusione dall’emissione dell’avviso bonario L’avviso bonario non può essere emesso quando: - è in corso una rateazione ordinaria (legge n. 389/1989). Per effettuare l’emissione dell’avviso bonario la rateazione deve essere annullata o revocata, con la conseguenza che, dato l’obbligo di iscrizione a ruolo in breve tempo, in questa situazione l’avviso bonario sarebbe puramente incidentale; - i premi non versati sono: a) interessati da ricorso amministrativo non definito; b) compresi all’interno di una procedura concorsuale; c) interessati da ricorsoattivato davanti al Giudice Ordinario non definito. A differenza di quello innanzi al G.O., che potrebbe sospendere tutte le procedure esecutive, il ricorso amministrativo sospende le attività di recupero crediti per la durata del procedimento, ma sempre entro il termine di decadenza. È possibile che al momento della elaborazione non sia pervenuto all’INAIL il pagamento dell’importo oggetto dell’avviso bonario. In questa ipotesi, è opportuna una verifica poiché il possesso della ricevuta della delega F24 non è sufficiente. Si può verificare una anomalia nella trasmissione dei flussi telematici che causa il mancato trasferimento degli importi all’INAIL. In pratica, il pagamento è effettivo solamente quando l’INAIL riceve l’accredito dell’importo versato o compensato in F24. Gestione dell’avviso bonario Come per tutte le altre comunicazioni emesse dall’INAIL, l’avviso bonario deve essere spedito tramite PEC, quando l’indirizzo della casella sia presente negli archivi. Qualora il premio chiesto dovesse essere pagato, sarebbe opportuna la consultazione della scheda contabile on line dopo i 15 giorni successivi al pagamento per verificarne il buon esito. Allo scopo di non generare problemi di attribuzione dell’incasso, è necessario che il pagamento del premio dovuto sia effettuato indicando nella delega F24 il numero di riferimento proprio dell’avviso bonario; in questo modo, la procedura telematica di gestione degli incassi può individuare correttamente le richieste/titoli ai quali imputare gli incassi. Osservazioni finali Nella gestione degli avvisi bonari e della successiva emissione delle cartelle esattoriali, si deve sempre tenere in considerazione il tempo, esageratamente lungo, che intercorre fra il pagamento e la ricezione dei flussi telematici da parte dell’INAIL. Poiché a breve distanza dalla emissione degli avvisi, l’INAIL deve iscrivere a ruolo, non è infrequente che il datore di lavoro riceva una cartella esattoriale anche in presenza del pagamento di quanto chiesto con l’avviso bonario anche a causa della mancata indicazione del corretto numero di riferimento.