Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 giugno 2023, n. 89 ha rivalutato le prestazioni economiche nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2023 e ha stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita. Sulla base di tali importi, con la circolare n. 47 dell'8 novembre 2023 l'INAIL aggiorna i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite. Lavoratori dell’area dirigenziale Retribuzione convenzionale: giornaliera euro 118,99 - mensile euro 2.974,73 Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time Retribuzione convenzionale oraria: euro 14,87 (euro 118,99 : 8) Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita • detenuti e internati; • allievi dei corsi di istruzione professionale; • lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità; • lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento; • lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale; • giudici onorari di pace e vice procuratori onorari. Retribuzione convenzionale: giornaliera euro 64,07 - mensile euro 1.601,78 Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c. Retribuzione convenzionale: giornaliera euro 64,33 - mensile euro 1.608,26 Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. mensili: euro 1.433,04 (euro 119,42 x 12) Retribuzione di ragguaglio Retribuzione convenzionale: giornaliera euro 64,07 - mensile euro 1.601,78 Lavoratori parasubordinati Minimo mensile: 1.601,78 - Massimo mensile: euro 2.974,73 Lavoratori sportivi Minimo mensile: euro 1.601,78 - Massimo mensile: euro 2.974,73 Minimo annuale: euro 19.221,30 - Massimo annuale: euro 35.696,70 Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali Anno scolastico e anno accademico 2022-2023 Dal 1° luglio 2023, con riferimento all’anno scolastico 2022/2023, la misura del premio annuale a persona riferito alla copertura assicurativa di alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico–scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, aumenta a euro 3,07 e, quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo dovuto per la regolazione dell’anno scolastico 2022/2023 risulta uguale a euro 2,92 (calcolato sommando 8/12 di euro 2,84 e 4/12 di euro 3,07). Pertanto, per l’anno scolastico 2022/2023, il premio annuale a persona in sede di regolazione è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all’INAIL entro il 30 novembre, per l’importo di euro 2,92 e detraendo da tale importo quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno. Anno scolastico e anno accademico 2023-2024 Con particolare riferimento agli alunni e agli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, compresi gli alunni della scuola dell’infanzia fino a oggi esclusi, per i quali l’obbligo assicurativo è assolto mediante il pagamento di premi speciali unitari, per l’anno scolastico e l’anno accademico 2023- 2024, sono ammessi a tutela non solo gli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro, ma anche gli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni. Pertanto, in applicazione dell’articolo 18, di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con il decreto ministeriale 13 ottobre 2023, n. 126 in corso di registrazione, il premio speciale unitario annuale per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni e studenti delle scuole e delle università non statali è stato fissato per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024 nella misura di euro 9,87 per ciascun alunno/studente a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1% prevista dall’articolo 181 del testo unico n. 1124/1965. Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio 2022/2023 e per l’anticipo del premio 2023/2024. Alunni e studenti di scuole o istituti non statali (premio annuale a persona): Anno scolastico 2022/2023 regolazione: euro 2,92 - Anno scolastico 2023/2024 anticipo: euro 9,87 Allievi IeFP L’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni. Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale. A seguito della revisione dei premio speciale unitario in argomento per effetto del decreto interministeriale 6 settembre 202218 e in relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita in vigore all’inizio dell’anno formativo 2023/2024 che convenzionalmente inizia il 1° settembre 2023, il premio speciale unitario annuale a carico degli istituti di formazione e degli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni è il seguente: • Retribuzione minima giornaliera: euro 64,07 • Premio speciale unitario annuale: euro 66,60 Il soprariportato premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa. La revisione del premio speciale unitario a carico delle istituzioni formative ha comportato anche la revisione dell’onere a carico dello Stato. Ne consegue che la misura di detto onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato, aggiornata in relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita è rideterminata in euro 35,49, a decorrere dal 1° settembre 2023, data di inizio dell’anno formativo 2023/2024.