Il giudice tributario, prima di dichiarare l'inammissibilità dell'appello tributario per difetto di procura, deve ordinarne la regolarizzazione, e solo in caso d'inottemperanza dichiarare lo stesso inammissibile. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2380 del 29 gennaio 2019. IL FATTO Un Comune impugnava la sentenza della Ctr, relativa a un avviso d'accertamento Tarsu/Tia 2005, dove si era fatta questione della validità della procura rilasciata dal Sindaco per la proposizione dell'appello. In particolare, i giudici del gravame avevano dichiarato l'appello inammissibile per asserito difetto di procura, in quanto, la procura rilasciata in primo grado non contemplava espressamente la facoltà d'impugnazione della sentenza dei primi giudici. Inoltre, ad avviso del Comune i giudici d'appello prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto o irregolarità della procura, avrebbero dovuto provvedere a ordinarne la regolarizzazione. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, "Il giudice tributario, ove la procura alle liti, le modalità di conferimento della quale seguono le regole generali dettate dall'art. 83 c.p.c., manchi o sia invalida, prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, a norma degli arti. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 (avendo riguardo all'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000), deve invitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità" (Cass. ord. n. 5426/18, 13346/17, 15029/14). Nel caso di specie, premesso che il tenore della procura avrebbe già potuto legittimare la proposizione dell'appello, i giudici di secondo grado avevano "malgovernato" tale principio di diritto, in quanto, prima di dichiarare l'inammissibilità del medesimo appello, avrebbero dovuto ordinare la regolarizzazione della procura, e solo in caso d'inottemperanza dichiarare lo stesso inammissibile.