La legge di Bilancio 2019 ha introdotto una procedura di saldo e stralcio delle cartelle di pagamento, destinata alle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. L’agevolazione riguarda i ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi indicati in dichiarazione ed è circoscritta ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2020. Rientrano nel perimetro dell’agevolazione le persone fisiche in stato di grave e comprovata situazione economica, circostanza che la norma identifica in presenza di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro. Restano invece esclusi dalla sanatoria le società e gli enti. I debiti delle persone fisiche possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese nei carichi rientranti nel perimetro della sanatoria, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali. È inoltre il valore dell’ISEE a stabilire l’entità dello stralcio del debito riferito alla quota capitale. Le persone fisiche che intenderanno utilizzare il saldo e stralcio dovranno infatti corrispondere: - il 16% dell’imposta e degli altri interessi se il valore dell’ISEE è inferiore a 8.500 euro; - il 20% dell’imposta se il valore dell’ISEE è superiore a 8.500 euro ma non supera 12.500 euro; - il 35% dell’imposta qualora l’ISEE risulti superiore a 12.500 euro. Come aderire Per aderire alla procedura il debitore deve presentare richiesta all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2019, utilizzando il modello SA-ST. Gli importi dovuti possono essere corrisposti in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate di importo variabile nelle seguenti scadenze: 30 novembre 2019 (35% dell’importo); 31 marzo 2020 (20%); 31 luglio 2020 (15%); 31 marzo 2021 (15%); 31 luglio 2021 (15%). In caso di diniego La legge di Bilancio 2019 pone a carico dell’agente della riscossione l’onere di comunicare al contribuente la liquidazione degli importi dovuti e l’eventuale diniego in mancanza dei requisiti per accedere alla sanatoria. Tale circostanza potrebbe verificarsi qualora l’ISEE risulti superiore a 20.000 euro, oppure sia riscontrata l’inammissibilità del debito alla procedura perché riguardante, ad esempio, un accertamento tributario. In questi casi la norma (art. 1, comma 193, legge n. 145/2018) stabilisce che l’agente della riscossione avverta il contribuente che i debiti, ove definibili ai sensi della definizione agevolata di cui all’art. 3 del decreto fiscale 2019, sono automaticamente inclusi nella rottamazione-ter. In base alla norma originaria gli importi dovuti avrebbero dovuto essere corrisposti in 17 rate spalmate in otto anni, di cui la prima in scadenza il 30 novembre 2019 (30% del dovuto) e il 70% residuo ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2020. Pagamenti dilazionati in 4 anni È proprio con riferimento a questa casistica che occorre prendere atto delle modifiche contenute nella legge di conversione del decreto Semplificazioni (D.L. n. 135/2018). Con la modifica normativa in esame si specifica che l’accesso automatico alla rottamazione-ter, in caso di istanze di saldo e stralcio che non presentano i requisiti di legge, riguarda esclusivamente le persone fisiche le quali, come già accennato, sono le uniche a poter fruire del beneficio. Inoltre, viene ridotto il numero delle rate previste in caso di transito alla rottamazione ter, allineandolo a quello stabilito per la definizione agevolata ordinaria. Nel caso in cui l’istanza di saldo e stralcio difetti dei requisiti prescritti, con la conseguente impossibilità di perfezionare la procedura e il debito abbia i requisiti per la rottamazione ter, i relativi pagamenti potranno essere dilazionati in quattro anni con il seguente piano di rientro: il 30% del totale entro il 30 novembre 2019 e il 70% residuo ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2020 (17 rate). Infine, qualora l’istanza di saldo e stralcio dichiarata inammissibile, contenga carichi inclusi nella rottamazione bis, in relazione ai quali il debitore non abbia rispettato la scadenza del 7 dicembre 2018 per eseguire i pagamenti necessari a rientrare nella rottamazione ter, l’ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in 9 rate: la prima scadente il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre negli anni 2020 e 2021. In tutti i casi di dilazione dei pagamenti si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% anno.