Nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29822 del 18 novembre 2019. Alla base una vicenda in cui due avvocati avevano istruito un contenzioso per una srl ma solo uno dei professionisti era stato remunerato per il contratto d'opera prestato. Secondo la sentenza di merito l'avvocato non retribuito aveva giustamente chiesto il pagamento degli onorari relativi all'attività dal lui svolta e della quale il giudizio aveva dato prova, costituita oltre che dai preavvisi di parcella tarati dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Genova, dalla produzione dei fascicoli di parte relativi alle cause e della documentazione relativa all'attività stragiudiziale svolta su incarico e nell'interessa della Srl. Contro tale sentenza ha presentato ricorso proprio la società eccependo come la pretesa dell'avvocato non retribuito avesse una formulazione assolutamente generica non idonea a comprendere sia an che quantum. Eccezione accolta dalla Cassazione con avvocato giustamente non retribuito, proprio perché non emergevano le basi della pretesa.