Tutto pronto per l’invio delle domande di riconoscimento dell’incentivo NEET, per un periodo di 12 mesi e nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, spettante per le nuove assunzioni, effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani che: a) alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età; b) on lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET); c) siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. Come previsto dall’art. 2 del decreto n. 189/2023 dell’ANPAL, la registrazione al Programma deve avvenire tramite il portale “MyANPAL”, oppure, tramite i portali regionali “Garanzia Giovani”. Nel caso di giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti sopra riportati, venga rispettato, in via alternativa, uno dei seguenti elementi: a) mancanza di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) mancanza di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; c) completamento della formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d) assunzione in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%. N.B. A partire dal 31 luglio 2023 sarà possibile trasmettere il modulo di istanza on-line “NEET23”, e prenotare le risorse destinate a finanziare l’incentivo; preventivamente però occorre verificare la sussistenza di tutti i numerosi requisiti richiesti dalla norma. Datori di lavoro ammessi al beneficio L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori nell’intero territorio nazionale, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante, sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale. Non sono ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. N.B. L’agevolazione non è riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine, in quanto, nelle ipotesi di trasformazione, il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio, ossia la condizione di NEET illustrata in precedenza. L’incentivo deve essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa. Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. In ogni caso, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025. Condizioni di spettanza dell’incentivo L’agevolazione si configura quale incentivo all’assunzione ed è, pertanto, subordinata: - al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, come disciplinati, da ultimo, dall’art. 31 del D.L.gs n. 150/2015; - al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006; - alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione; - al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dall’art. 32 e dal Capo I del regolamento (UE) n. 651/2014. Per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, l’incentivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni: 1) l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione; 2) l’assunzione violi il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto - entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto; 3) presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione; 4) l’assunzione si riferisce a un soggetto che sia stato licenziato nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo. Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro delle condizioni di: - regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC); - assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; - rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Incremento occupazionale netto L’incentivo può essere legittimamente fruito a condizione che l’assunzione determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti, ponendo quindi a raffronto la media annuale di unità lavoro dell’anno precedente all’assunzione con la media annua dell’anno successivo all’assunzione. Qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si consolidano come spettanti. L’incentivo è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di: - dimissioni volontarie; - invalidità; - pensionamento per raggiunti limiti d’età; - riduzione volontaria dell’orario di lavoro; - licenziamento per giusta causa. N.B. L’incremento deve essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro. Domanda telematica Il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, a partire dal 31 luglio 2023, apposita istanza telematica tramite il modulo di istanza on line “NEET23” disponibile sul “Portale delle Agevolazioni”, indicando: - il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato o in apprendistato; - la Regione/Provincia Autonoma di esecuzione della prestazione lavorativa; - l’importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; - l’indicazione della tipologia di rapporto (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria; - se per l’assunzione si intende fruire anche di altre agevolazioni. E dichiarando il possesso dei requisiti di accesso alla misura. L’INPS, entro i successivi 5 giorni comunica in calce al medesimo modulo telematico di istanza l’importo prenotato. Se l’istanza viene accolta, il datore di lavoro, entro 7 giorni di calendario, ha l’onere di stipulare il contratto di lavoro e di comunicare, a pena di decadenza, entro ulteriori sette giorni di calendario, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. N.B. I termini previsti per la presentazione dell’istanza definitiva di conferma della prenotazione sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente prenotati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze La regola generale prevede che l’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo venga effettuata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Tuttavia, l’INPS ha precisato che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo, saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata, che verrà effettuata nel mese di settembre 2023. N.B. Le istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° giugno 2023 e il 30 luglio 2023, che saranno pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line, saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Tabella riepilogativa requisiti di base Datore di lavoro Assunzione Lavoratore No CIG in corso No obbligo preesistente Under 30 anni di età No licenziamenti negli ultimi 6 mesi Rispetto diritto di precedenza DURC Incremento occupazionale NEET Sicurezza del lavoro Registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani o su Garanzia Giovani Rispetto accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali