Con la circolare n. 3 del 3 gennaio 2024 l'INPS ha aggiornato gli importi da corrispondere per l’anno 2024 a titolo di indennità antitubercolari. Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Pertanto, per effetto di quanto determinato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 20 novembre 2023, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2023 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2022 (determinato in via provvisoria in misura pari al 7,3% dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 10 novembre 2022), le percentuali di variazione sono pari rispettivamente a 5,4% dal 1° gennaio 2024 e a 8,1% dal 1° gennaio 2023. Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato. 1° gennaio 2023 1° gennaio 2024 Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati € 14,87 € 15,67 Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 € 7,44 € 7,84 Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) € 24,78 € 26,12 Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera) € 12,39 € 13,06 Assegno di cura o di sostentamento (mensile) € 99,98 € 105,38 L’aggiornamento di cui trattasi sarà operato a decorrere dal 1° gennaio 2024 anche sulle indennità giornaliere, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di 15,67 euro, dovrà essere erogata quest’ultima.