Indennità antitubercolari: importi rivalutati nel 2023

Con la circolare n. 9 del 27 gennaio 2023 l’INPS illustra gli importi rivalutati delle indennità antitubercolari.

Per effetto di quanto determinato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 10 novembre 2022, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2022 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2021 (determinato in via provvisoria in misura pari all’1,7% dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 17 novembre 2021), le percentuali di variazione sono pari rispettivamente a 7,3% dal 1° gennaio 2023 e all’1,9% dal 1° gennaio 2022.

Conseguentemente, gli importi delle indennità antitubercolari risultano pari a quanto di seguito riportato.

1° gennaio 2022 1° gennaio 2023
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati € 13,76 € 14,76
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 € 6,86 € 7,36
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) € 22,92 € 24,59
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera) € 11,46 € 12,30
Assegno di cura o di sostentamento (mensile) € 92,49 € 99,24

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2022 e al 2023, con i nuovi importi.

Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche sulle indennità giornaliere, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di 14,76 euro, dovrà essere erogata quest’ultima.