Indennità di accompagnamento anche in caso di ricovero in struttura pubblica

L’indennità non sarà sospesa qualora sia necessaria la presenza continua di un familiare o di un infermiere privato per attendere a tutti gli atti quotidiani della vita

L’Inps, conformandosi a un consolidato orientamento giurisprudenziale, con messaggio n. 3347 del 26 settembre 2023 ha previsto che l’indennità di accompagnamento sia corrisposta alla persona con disabilità anche in caso di ricovero in una Struttura ospedaliera, pubblica o convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale, per un periodo superiore a 29 giorni, qualora la Struttura sanitaria non garantisca un’assistenza esaustiva.

In particolare, l’indennità di accompagnamento non sarà sospesa qualora sia necessaria la presenza continua di un familiare o di un infermiere privato per attendere a tutti gli atti quotidiani della vita, nonché qualora la presenza dei genitori per l’intera giornata sia assolutamente necessaria per il benessere fisico e relazionale del minore, utile alla migliore risposta ai trattamenti terapeutici.

Al fine di continuare a percepire l’indennità di accompagnamento, il titolare – eventualmente per il tramite dell’amministratore di sostegno o il rappresentante legale – dovrà inviare una dichiarazione telematica all’Inps al termine del ricovero, accedendo al sito www.inps.it con la propria identità digitale o con delega (SPID almeno di Livello 2, CIE o CNS) e seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili” > “Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati”).

La dichiarazione dovrà recare le date di inizio e fine ricovero e l’allegazione dell’attestazione fornita dalla struttura sanitaria in ordine al carattere non esaustivo dell’assistenza ivi fornita. Non dovranno essere allegati ulteriori certificati, cartelle cliniche o ogni altra documentazione riguardante le patologie invalidanti.