Con la risposta n. 65 dell'11 marzo 2024, l'Agenzia delle Enrtrate ha fornito chiarimenti in merito alla irrilevanza reddituale ai fini IRPEF dell'indennità di esproprio di titoli obbligazionari olandesi. In base all'articolo 6, comma 2, del Tuir, «I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati». In linea generale, qualora l'indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire il reddito non conseguito (cd. "lucro cessante") e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione. Nella diversa ipotesi in cui il risarcimento venga erogato con la finalità di indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite ovvero di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (cd. "danno emergente"), le somme corrisposte non saranno assoggettata a tassazione. In tale evenienza, infatti, viene meno il presupposto impositivo dal momento che l'indennizzo assume un carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi. Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria in diversi documenti di prassi ha precisato che devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente; sono in sostanza imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni, "lucro cessante", sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce. Diversamente non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio, "danno emergente" (cfr. tra le altre, risoluzioni 22 aprile 2009, n. 106/E e 7 dicembre 2007, n. 356/E). Con riferimento alla rilevanza reddituale degli indennizzi corrisposti per effetto di controversie verso istituti bancari, l'Amministrazione finanziaria ha fornito specifici chiarimenti con le risoluzioni 12 gennaio 2017, n. 3/E e 18 dicembre 2017, n. 153/E. In particolare, nella risoluzione n. 3/E del 2017 è stato chiarito il trattamento fiscale applicabile alle somme erogate dal Fondo di solidarietà (di cui all'articolo 1, commi da 855 a 861, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), a favore dei risparmiatori vittime della risoluzione degli istituti di credito di cui al decreto legge 3 maggio 2016, n. 59. Tale documento prassi ha riconosciuto la non imponibilità, ai fini delle imposte sui redditi, degli indennizzi ricevuti dagli investitori in quanto le somme erano state erogate al fine esclusivo di reintegrare la perdita economica sofferta ("danno emergente"), ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Tuir (cfr. anche risposta ad interpello pubblicata il 21 aprile 2020, n. 112). Ad analoghe conclusioni perviene la successiva risoluzione n. 153/E del 2017, relativa ad accordi transattivi stipulati tra una banca ed i propri soci/investitori laddove, pur in mancanza di una specifica norma disciplinante il riconoscimento degli indennizzi "forfetari", è stato precisato che le somme sono «comunque preordinate a soddisfare le medesime esigenze sottese alla erogazione dell'Indennizzo a favore dei soggetti vittime della risoluzione degli istituti di credito di cui al decreto legge 3 maggio 2016, n. 59». Le conclusioni sopra riportate sono influenzate anche dalla modalità di determinazione dell'indennizzo corrisposto che «non risulta parametrato in alcun modo alla mancata percezione dei proventi derivanti dai titoli o alla perdita di valore dei medesimi». Le predette fattispecie sono tutte relative all'ipotesi di contribuenti detentori del titolo al momento del pagamento. Nel caso di specie, dalla sentenza n. 200.122.906/01 dell'11 febbraio 2021 dell'Enterprice Chamber, si evince che l'indennizzo per l'esproprio delle obbligazioni subordinate trova la sua fonte normativa nell'articolo 6:8, paragrafo 1 del FSA secondo cui «Ha diritto al risarcimento l'avente diritto a un bene, a un titolo o a un credito espropriato ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 2 o a un diritto su titoli di nuova emissione scaduto ai sensi del sesto comma di tale articolo. L'indennizzo costituisce risarcimento integrale del danno che egli subisce direttamente e necessariamente in conseguenza della perdita del suo bene, garanzia o credito o diritto decaduto». In sintesi, la legge olandese, che prevede l'esproprio dei titoli, qualifica l'indennizzo in oggetto come risarcimento del danno derivante dalla perdita dei titoli. Come evidenziato dagli Istanti, l'Indennizzo da Esproprio e gli Interessi legali, maturati dal 1° febbraio 2013 fino alla data del pagamento, «verranno erogati dalla Tesoreria dello Stato Olandese, senza applicazione di alcuna ritenuta o imposta olandese, a prescindere dalla nazionalità dell'obbligazionista espropriato». Inoltre, l'importo dell'indennizzo risulta essere inferiore sia al valore nominale dei titoli sia al costo di acquisto degli stessi. Alla luce di quanto illustrato, tenuto conto che l'indennizzo in oggetto è volto a risarcire il danno derivante dalla perdita dei titoli e che lo stesso è inferiore sia al valore nominale dei titoli sia al costo di acquisto degli stessi, l'Agenzia ritiene che le somme corrisposte, comprensive degli interessi legali maturati aventi la stessa natura delle somme cui afferiscono, non assumano rilevanza reddituale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Tuir in quanto finalizzate a reintegrare la perdita patrimoniale (danno emergente) subita dagli Istanti a fronte dell'esproprio delle obbligazioni subordinate subito il 1° febbraio 2013.