Con la circolare n. 109 del 27 dicembre 2023, l'INPS fornisce chiarimenti in merito all'indennità una tantum per l’anno 2023 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023 (c.d. decreto Aiuti) L’articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 145/2023, nel fornire l’interpretazione autentica dell’articolo 2-bis, comma 1, del decreto Aiuti, ha chiarito che: “La disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa”. Attraverso tale norma di interpretazione autentica, il legislatore ha, pertanto, chiarito che la previsione di cui all’articolo 2-bis del decreto Aiuti è da intendersi riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti od orizzontali, purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane. In attuazione della richiamata norma di interpretazione autentica, l’indennità una tantum per l’anno 2022 è riconosciuta ai lavoratori che siano stati titolari nell'anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e che possono fare valere gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 2-bis del decreto Aiuti. Al riguardo, il citato articolo 2-bis prevede quali requisiti di accesso che il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non sia titolare di altro rapporto di lavoro dipendente - diverso da quello a tempo parziale ciclico – non sia percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e, infine, che non sia titolare di un trattamento pensionistico diretto. Con specifico riferimento alla sussistenza dei suddetti requisiti, si evidenzia che per i lavoratori interessati che hanno presentato la domanda per l’indennità una tantum 2022 nell’anno 2023, il controllo relativo alla non titolarità di altro rapporto di lavoro, di trattamento pensionistico diretto, nonché quello relativo alla non percezione dell’indennità NASpI, viene effettuato non alla data di presentazione della domanda, bensì alla data del 30 novembre 2022. In considerazione della citata norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023, e del conseguente ampliamento della platea dei beneficiari della misura, per i lavoratori interessati, al fine di ricevere l’indennità una tantum per l’anno 2022, è stato rilasciato il servizio per la presentazione della relativa domanda e le necessarie istruzioni operative. In particolare, le domande potevano essere presentate dal 13 novembre 2023 al 15 dicembre 2023. Indennità una tantum per l’anno 2023 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico Il decreto-legge n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023, all’articolo 18, comma 2, ha previsto altresì il riconoscimento di una indennità una tantum di importo pari a 550 euro, per l’anno 2023, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022. La disposizione di cui al citato comma 2 dell’articolo 18 ha previsto che l’indennità in argomento è riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell'anno 2022 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa. Pertanto, ai fini dell’accesso a tale indennità una tantum, il requisito di cui sopra si intende soddisfatto qualora il lavoratore - nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti alla titolarità del contratto di lavoro nell’anno 2022 - possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane. Considerato il sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, si precisa che per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale pari a quattro settimane (parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo per i quali l’accredito è espresso in giornate). Inoltre, il richiamato articolo 18, comma 2, prevede - quale ulteriore requisito di accesso all’indennità - che il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non sia né titolare di altro rapporto di lavoro dipendente - diverso da quello a tempo parziale ciclico - né percettore della NASpI. Con specifico riferimento a tale ultimo requisito, si evidenzia che il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nell’ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, nonché nell’ipotesi in cui la prestazione sia stata sospesa perché l’assicurato è percettore dell’indennità di malattia o maternità. Inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, il lavoratore non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda. L’indennità una tantum, pertanto, è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro-quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli Enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità APE sociale. L’indennità in argomento è, invece, cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità. L’indennità una tantum per l’anno 2023 può essere riconosciuta una sola volta a ciascun avente diritto ed è erogata dall’INPS a domanda. L’indennità in esame non concorre alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa. Avverso i provvedimenti adottati dall’INPS in materia di indennità una tantum, relativi sia all’anno 2022 che all’anno 2023, l’interessato può proporre azione giudiziaria.